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Ordinanza — n. 11996/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by both parties, extinguishing the litigation under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11996/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal by both the appellant and the appellee. The appellant, Unicredit S.p.A., formally renounced the appeal against the bankruptcy decree, and the appellee, Tecnoredil Sistemi S.r.l., accepted this renunciation. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and no order for costs was issued pursuant to Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw the appeal, the judgment is extinguished and no order for costs is pronounced.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings Article 391 Code of Civil Procedure joint renunciation of litigation termination of cassation appeal rinuncia al dibattimento orale ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27432-2021proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona della p r ocuratrice speciale doVALUE S.P.A., rappresentatae difes a da ll ’ Avvocat o ROSSELLA ANGIOLINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. , rappresentat o e difeso dall ’ Avvocato MARCO MAZZANTI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 718/2021 DEL TRIBUNALE DI F IRENZE depositatoIL 30/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: -la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il controricorrente ha dichiarato, a sua volta, di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del Ric. 2021n. 27432 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile