Cassation court allows appeal against expulsion decree when asylum application was filed post-decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against an expulsion decree issued by the Peace Judge of Agrigento. The applicant had filed for international protection after the expulsion order was adopted, which legally suspends the decree's effectiveness until the asylum claim is decided. The lower court erred by conducting an independent negative assessment rather than suspending the expulsion pending the asylum outcome, violating established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 4, D.Lgs. 286/98; Art. 7, comma 1, D.L. 25/2008: When an asylum application is filed after an expulsion decree, the decree remains valid but its effectiveness is suspended; the judge must suspend the expulsion until the asylum decision is rendered, rather than annulling it or making an independent prognostic assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n.14207/2023 R.G. proposto da : BZIOUCHWAFAYA MOUNJI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro QUESTURA DI AGRIGENTO, MINISTERO DELL'INTERNO elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato -intimati- avverso ORDINANZAdi GIUDICE DI PACE AGRIGENTO n. 1625/2022 depositata il23/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere MARINA MELONI.
FATTI Dl CAUSA Con ordinanza n. 1625/22 emessa il 23 dicembre 2022, comunicata il 3 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento R.G. 2761/22, il Giudice di Pace di Agrigento rigettava il ricorso di BZIOUCHWAFAYA Mounji,nato in Tunisia, il 19 marzo 1992,avverso il decreto di respingimento adottato e notificato dal Questore della Provincia di Agrigento il 14 settembre2022. Avverso la suddetta ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente BZIOUCHWAFAYA Mounji. Il Prefetto di Agrigento non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ilmotivo di ricorso è il seguente: V iolazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione all’articolo 10, c. 4, D. Lgs. 286/98 – manifesta illegittimità del decreto di respingimento della Questura di Agrigento adottato nonostante la precedente manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale in Italia (pp. 5-8). Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Lo straniero veniva attinto da un decreto di respingimento in data 14 settembre 2022. Il GDP di Agrigento, in un primo tempo, con ordinanza del 4 novembre 2022, sospendeva l’efficacia del decreto di respingimento, avendo lo straniero presentato presso la Questura di Agrigento, dopo il decreto espulsivo, domanda di protezione internazionale, fino alla definizione del relativo procedimento, e rinviava il procedimento al 16 dicembre 2022, «onerando parte ricorrente per la comunicazione dell’esito di detta domanda di protezione internazionale».
Quindi, constatato che nessuna comunicazione dell’esito il richiedente aveva fornito, il GDP ha convalidato il decreto di respingimento, delibando il merito della domanda di protezione in base ai fatti allegati, con particolare riferimento allo status di rifugiato, senza assumere alcuna informazione al riguardo, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria su di lui incombente. Orbene, in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, avendo lo straniero ‒ ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 25/2008 ‒ diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass.5437/2020;
Cass. 32137/2022). È affetto, pertanto, da violazione di legge il provvedimento, emesso nell'ambito dell'opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell'inespellibilità attuale dell'opponente fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa, decidendo immediatamente l'opposizione e reputando non necessaria la verifica dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. 25964/2020). Per quanto sopra esposto, deve essere accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio