Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's bankruptcy judgment extinguished. The appellant, represented by lawyers Liciano and Tognazzi, failed to request a ruling on the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13545/2022 R.G. proposto da : LICCIANO CLARA, TOGNAZZI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 38 STUDIO RUCELLAI, presso lo studio dell’avvocato PALLADINO MADDALENA (PLLMDL63P70F205W) rappresentati e difesi dall'avvocato CHINELLI MASSIMO (CHNMSM61M08G535A) -ricorrente- contro FALLIMENTO GB RICAMI DI GIOVAN BATTISTA C SAS IN LIQUIDAZIONE, COLOMBO GIOVAN BATTISTA, elettivamente domiciliati in BUSTO ARSIZIO VIA TETTAMANTI 3-B, presso lo studio dell’avvocato MORONI PAOLO (MRNPLA64M27B300J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.926/2022 depositata il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le