Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a bank, challenged a bankruptcy decree against a company but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24666/2023 R.G. proposto da : BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA ALDO MORO N. 54, presso lo studio dell’avvocato BOSIO ENZO (BSONZE59S13E333C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO FIANELLI SRL, elettivamente domiciliato in VERONA C.SO PORTA NUOVA, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARESE GIRARDI CLAUDIA (FRRCLD73H41L781U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE VERONA in n. .8642/2022 depositat o il 10/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg