Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation due to lack of special litigation power and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible because the appellants failed to prove the existence of a special litigation power required for the proceedings. Although the appellants argued that the power was lost due to a clerical error, the court found no factual contradiction between the judgment and the case files. The decision emphasized that the absence of the document was evident and did not require the specific type of perceptual error necessary to overturn a cassation ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: The appeal for revocation is inadmissible when the alleged factual error lacks immediate objectivity and does not constitute a perceptual mistake regarding a fact excluded by the case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28743/2022R.G. proposto da Manzo Rosario, Manzo Antonio, Manzo Massimo, Manzo Elena, Manzo Paolo e Manzo Gabriella, tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. Rosario Manzo, con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. Miriam Vivacqua, sito in Roma, viaBartolino da Novara, 33 -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -intimato - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 19949 /2022, depositata il 21 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: -Rosario Manzo, Antonio Manzo, Massimo Manzo, Elena Manzo, Paolo Manzo e Gabriella Manzo propongono ricorso per cassazione per la Oggetto:revocazione revocazione dell’ordinanza di questa Corte depositata il 21 giugno2022 che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso una sentenza della Corte di appello di Salerno; -dall’esame dell’ordinanza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva accolto la domandadi risarcimento dei danni ex art. 1337 cod. civ. avanzatada Anna Merola, dante causa degli odierni ricorrenti, di condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,condannando quest’ultima al pagamento della somma di euro 224.976,59, respingendo, invece, quella di accertamento della nullità del contratto per vizio di forma, mentre, per quel che interessava il giudizio di legittimità, il giudice di ap p ello aveva disatteso l’appello incidentale della predetta Anna Merola; - questa Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in ragione dell’assenza della procura speciale alle liti asseritamente conferita al difensore che aveva sottoscritto l’atto; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -la Banca Monte dei Paschi di Siena non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE: -con l’un ico motivo i ricorrent i censurano l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente/assente la procura speciale alle liti, rilevando che la stessa era stata rilasciata e non risultava presente agli atti del giudizio di legittimità per fatto non imputabile alla partee che tale circostanza integrava gli estremi dell’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; - evidenz iano , in particolare, che l’esistenza della procura si evincerebbe dal fatto che la stessa è stata notificata alla controricorrente unitamente al ricorso e di tale circostanza ne era stata data prova mediante deposito della relativa notifica telematica, che la medesima controricorrente non aveva sollevato alcuna obiezione sul punto, che né la Sezione filtro, né la cancelleria avevano rilevato la causa di inammissibilità e che il difensore era figlio della parte;-il motivo è inammissibile; - come noto l’e rrore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processualie tale errore deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa (sempre che non abbia costituito oggetto di contraddittorio), risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed essere essenziale e decisivo(cfr.
Cass. 10 giugno 2021, n. 16439; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190); - orbene, premesso che l’esame del merito del giudizio di cassazione presuppone, a pena di inammissibilità, non solo l’esistenza della procura speciale alle liti, ma anche, a pena di improcedibilità il suo deposito insieme al ricorso laddove rilasciata con atto separato (cfr. Cass. 7 giugno 2023, n. 16041),si osserva che, nel caso in esame, non è dedotta alcuna svista da parte del giudice di legittimità, non essendo controversa l’assenza della procura speciale alle liti agli atti del giudizio di cassazione; - vale, difatti , osservare che i ricorrenti, a pagina 3 del ricorso, lungi dal denunciare un errore percettivo in ordine all’esistenza della procura in calce al ricorso per cassazione, si sono limitati adallegare una mera supposizione, quello secondo cui «verosimilmente il foglio della procura allegato in calce al ricorso sul foglio separato sia andato perduto nei vari passaggi e rimaneggiamenti del fascicolo cartaceo»; - per di più, anche successivamente i ricorrenti non assumono che la procura fosse agli atti, allegata alla copia notificata del ricorso, ma che con essa fosse stata depositata la pec di trasmissione «da cui si evince la presenza del file in P7M, denominato procure alle liti», il che conferma, anziché smentire, che la procura non c’era; - quanto poi alle ulteriori considerazioni svolte a sostegno del ricorso per revocazione, è agevole osservare che la mancata eccezione della controparte nulla rileva, giacché ovviamente il difetto di procura è rilevabile d’ufficio, così come nulla rileva che tale difetto non fosse stato intercettato dalla sezione filtro e,tantomeno, dalla cancelleria; -può, altresì, aggiungersi che l’esistenza del dedotto errore non risulta con immediatezza ed obiettività, richiedendo, alla luce della stessa prospettazione del motivo da parte dei ricorrenti, particolari argomentazioni induttive; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a