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Ordinanza Interlocutoria — n. 11704/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to public hearing for EU law compliance check on detention.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11704/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case to a public hearing to examine the legality of a foreigner's detention under EU law standards. The applicant challenged the lower court's validation of his detention, arguing the judge failed to independently verify expulsion order legality. The court ruled that judicial control over detention must proactively ensure compliance with Union law, even if not raised by the detainee.

Regesto Legislator

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Art. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98; Art. 15, par. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE: Judicial control of third-country national detention must proactively verify Union law compliance ex officio, regardless of whether the detainee raises the issue.

Parole chiave

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detention validation Union law compliance ex officio duty third-country nationals Cassation remand detention legality procedural review domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98
19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedure all’identificazione e reperire idoneo vettore …».
Art. 15, par. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE
Art. 9, commi 3 e 5, Direttiva 2013/33/UE
Art. 28, par. 4, Regolamento (UE) n. 604/2013
13 del D.LGS. 286/98, atteso che: atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art.
Art. 6 e 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Giurisprudenza citata

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Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C-704/20 e 39/21
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 504 dell'11/01/2023
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 04582/2023 R.G. proposto da Chames Fradj (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torinoin persona del Questore pro tempore, intimati con memoria di costituzione avverso il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 02/09/2022 nel procedimento 11188/2022 RG STRAN; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Eleonora Reggiani.

RILEVATO Chames Fradj, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare delle autorità italiane. Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Agrigento dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il Questore di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di Torino, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto.

Il 1° settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di pace di Torino, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022. All’esito dell’udienza del 2 settembre 2022, il Giudice di pace di Torino convalidava il decreto di trattenimento con la seguente motivazione «… rilevato: che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS 286/98, atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedure all’identificazione e reperire idoneo vettore …».

Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto. Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi difesi nei termini di legge con controricorso, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D.

Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21, pp. 4-7); specie con riferimento a mancata acquisizione del provvedimento di respingimento.» Il ricorrente ha dedotto che la sua difesa aveva eccepito, in sede di convalida, che non erano stati trasmessi gli atti relativi al decreto di respingimento, sicché non poteva verificarsi la legittimità dei provvedimenti che avevano preceduto il decreto di trattenimento presso il CPR, aggiungendo che, all’esito dell’udienza, il Giudice di pace, senza disporre l’acquisizione del decreto di respingimento e dell’ordine di allontanamento ha, invece, convalidato il trattenimento con la seguente motivazione:

«IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.LGS. 286/98, atteso che: atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore; P.Q.M Convalida il provvedimento del Questore di Imperia, emesso 31.8.2022 ….» Ad opinione del ricorrente, il provvedimento impugnato reca una motivazione del tutto apparente, perché non ha dato conto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudicante e non ha risposto alle argomentazioni della difesa, risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile a un numero illimitato di fattispecie e utilizzata in modalità seriale dal Giudice di pace, mentre invece, trattandosi di misura restrittiva della libertà personale, quest’ultimo haun dovere qualificato di motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace – impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, pp. 7-11).» Secondo il ricorrente, non è stata sufficiente la trasmissione al giudice della convalida del solo decreto di espulsione, che aveva preceduto quello di trattenimento presso il CPR, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento e quello di allontanamento.

Ad opinione della parte, infatti, il Giudice di pace non è chiamato ad accertare soltanto l’esistenza e l’efficacia degli atti presupposti, ma è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità degli stessi, potendo compiere ciò solo se gli vengono trasmessi tutti gli atti presupposti. 3.Le questioni poste dal primo e dal secondo motivo di censura vanno esaminate congiuntamente, poiché la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una effettiva motivazione del provvedimento di convalida è strettamente correlata alla soluzione che si assume in riferimento all’oggetto del giudizio di convalida e alle modalità con cui il relativo accertamento deve essere effettuato. 4.Con riguardo alla proroga del trattenimento, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).

Si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato ‒ facendo richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia UE – evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 504 dell’11/01/2023).

Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza della questione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a