Italian Court of Cassation allows asylum seeker's appeal due to lack of effective pre-identification information. The court found the lower court failed to verify if the mandatory information obligation was met. The decision establishes that generic declarations of information are insufficient without proof of timing and language. The case highlights the strict requirement for effective communication in asylum procedures. The ruling mandates a retrial to ensure procedural correctness in identification processes. This outcome reinforces the protection of fundamental rights during initial asylum screening. The court emphasized the necessity of concrete evidence over administrative assertions. The decision clarifies the scope of the information duty under Italian asylum law. It sets a precedent for reviewing the effectiveness of pre-identification protocols. The judgment ensures that procedural safeguards are strictly applied in immigration cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the asylum seeker's appeal against the first-instance judge's rejection of his request. The applicant argued that the mandatory pre-identification information was not effectively provided, citing a lack of records in the official notes. The court ruled that generic statements in rejection orders are insufficient without concrete proof of the information's timing and language. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new hearing to verify the procedural compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 ter D.lgs. 286/1998; Cass. n. 32070/2023: The obligation to provide effective information to foreigners at crisis points cannot be satisfied by generic declarations in rejection orders; the administration must prove the timing, language, and interpretative support used to ensure the applicant's understanding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15691/2023 R.G. proposto da : DIARRA TIENEGUE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato FACHILE SALVATORE che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO,in persona del Ministro p.t., e Questura di Agrigento, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis. -resistente- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO n. 73/2023depositata il 22/05/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATOCHE: 1.- Diarra Tienegue , nato in Mali il 31.12.1995 ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento n. 118/2023 del 27.01.2023, comunicata in data 30.01.2023 (Doc. 2), mai notificata, che ha rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso il provvedimento di respingimento del Questore di Agrigento del 12.12.2022. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigento hanno depositatomero atto di costituzione.
Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10 bis del D. lgs. 25/2008, 10 ter d.lgs. 286/98, dell’art. 8 Direttiva 32/2013 UE e dell’art. 10 Cost. Il ricorrente deduce la violazione degli obblighi informativi in un momento immediatamente successivo all’arrivo sul territorio nazionale e coincidente con la cd. pre-identificazione presso i cd. hotspot, da prestare anche in assenza di una presentazione della domanda di asilo e prima del respingimento. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e la violazione del diritto alla difesa.
La censura, strettamente collegata alla prima, si sofferma sul fatto che sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stata formulata espressa istanza istruttoria finalizzata ad acquisire agli atti del giudizio il foglio notizie e ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’informativa. Rileva il ricorrente che il giudice di primo grado ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’istanza istruttoria, sebbene l’acquisizione di tali documenti agli atti del processo apparisse fondamentale per potersi pronunciare nel merito sull’effettivo rispetto dell’obbligo di informativa.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e deduce che, laddove avesse disposto l’acquisizione agli atti del fascicolo anche del foglio notizie, il giudice avrebbe avuto conferma del mancato svolgimento dell’informativa, atteso che eli stesso, avuto modo di esaminare il foglio notizie, aveva riscontrato che in quell’occasione non era stata prestata alcuna informazione. 4.-Il ricorso è fondato e va accolto. «Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata».
«Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite»(Cass. n. 32070/2023).
Ebbene, il caso di specie appare del tutto sovrapponibile a quello oggetto della presente pronuncia. E infatti il Giudice di Pace di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Diarra affermando che “dalla produzione documentale ritualmente versata in atti di causa, non è provato che il ricorrente ha inoltrato richiesta di protezione internazionale, pertanto il ricorso non è ritenuto meritevole di accoglimento con conseguente conferma dell’atto opposto” e da ciò si evince che nulla di quanto indicato nel principio prima ricordato, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta nella specie.
5. In conclusione, il ricorso va accolto; il provvedimento impugnato va cassat o con rinvio al Giudice di pace di Agrigento in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi,e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
- A ccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnat o e rinvia al Giudice di