Italian Court allows expulsion appeal, ruling complete information on international protection procedures is mandatory for foreigners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's dismissal of a foreigner's expulsion request. The applicant argued that authorities failed to provide complete information regarding international protection procedures during previous detentions, citing specific legal articles and EU directives. The court rejected the judge's speculative reasoning, holding that generic statements of information are insufficient without concrete evidence of language support or interpreter presence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 ter D.Lgs. n. 286/1998; Art. 18 D.Lgs. n. 150/11: The obligation to provide complete and effective information on international protection procedures to detained foreigners is absolute; generic assertions of compliance are invalid absent proof of specific modalities such as language assistance or cultural mediation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15042/2023 R.G. proposto da : BEN SAID NABIL, elettivamente domiciliato in RM VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el GIUDICE DI PACE di ROMA n. 7782/2023depositat o i l 04/07/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATOCHE: 1.- BEN SAID Nabil, nato in Tunisia il 20/9/1996, presentò ricorsoavverso decreto di espulsione ex art. 13 commi 7 e 8 d.lgs. n. 286 del 1998 del decreto del Prefetto di Roma emesso e notificatoin data 26/01/2023. Il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso con provvedimentodepositato il 4 luglio 2023. Il cittadino straniero ha proposto ricorso con due mezzi chiedendola cassazione dell’ordinanza impugnata. LeAmministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione.
Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonchè degli artt. 19 del D.Lgs. n. 286/98, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova “direttiva accoglienza”,nonchè direttiva 2013/32/UE).
Ilricorrente sostiene l’erroneità della decisione che, a fronte del motivo di opposizione volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell’odierno ricorrente , in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. in occasione del fermo sul territorio nazionale, ne ha eluso il contenuto , valorizzando la circostanza,invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel foglio notizie prodotto in data 16/06/2023 dalla Questura di Roma alla mancata presentazione della relativa domandada parte dell’odierno ricorrente.
Rimarca che sul punto il Giudice di Pace di Rom a si è limitato ad argomentare in forma meramentedubitativa, circa la probabilità che fosse stato informato inoccasione del precedente fermo dell’ottobre 2022, quando gli era statacomminata un’altra espulsione. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, artt. 10, comma 2, lett.
b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c.ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9della direttiva 2013/32/UE. Si censura l’impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito , in relazione alle deduzionied argomentazioni dell’odierno ricorrente.
4. Il ricorso va accolto. «Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata».
«Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite» (Cass. n. 32070/2023).
Nulla di tutto ciò, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta nella specie, essendosi il giudicante limitato ad ipotesi e supposizioni ‒ «non si può escludere a priori» ‒ circa l’adempimento degli obblighi informativi.
5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
- A ccoglie il ricorso, cassa il provvedime