Italian Court dismisses appeal against bankruptcy pledge revocation due to procedural timing and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of a security pledge in a bankruptcy proceeding. The appellant argued the court erred in applying the revocation statute and failed to examine new evidence regarding the debtor's insolvency knowledge. The court rejected these claims, ruling that the revocation analysis must be based on facts existing at the time of the pledge's creation and that the appellant's new evidence was procedurally untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, 1° comma, n. 3 l. fall.; The court must evaluate revocation grounds based on facts existing at the time of the security's creation, and new evidence raised late in proceedings is inadmissible if it does not alter the factual basis for the original decision.
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8044-2017 r.g. proposto da: MARFIN s.r.l., già MARCEGAGLIA s.p.a. ed ora MARCEGAGLIA HOLDING s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo, 2, presso lo studio dell’avv. Fulvio Romeo che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo Soardo, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro FALLIMENTO GALVANIN LUIGINO s.p.a., in persona del c uratore p.t., elettivamente domiciliatoin Roma, via Sistina 42, presso lo studio dell’avv.
Giovanni Galoppi, rappresentato e difeso dall’avv. Nuccia Figatti , giusta procura speciale in calce al controricorso. controricorrente - avverso il decreto n.1606/2017del Tribunale di Vicenza depositato in data 20.2.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta da Marfin s.r.l. (già Marcegaglia s.p.a. e oggi Marcegaglia Holding s.r.l.) , contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Galvanin Luigino s.p.a. col quale, per ciò che nella presente sede ancora interessa, il G.D. aveva ammesso al chirografo il credito dell’opponente di € 877.862,57 oltre interessi, previa revocatoria in via breve, ex art. 67,1° comma, n. 3 l.fall., del pegno su macchinari concessole dalla società poi fallita il 7.5.2013 (nell’anno anteriore all’iscrizione al R.I. della domanda di concordato preventivo dalla stessa presentata ) in quanto costituito a garanzia del pagamento di debitipreesistenti non scadut i .
2. Il t ribunale ha ritenuto che ricorresse il presupposto della “non contestualità” fra garanzia prestata e debitoperché la convenzione di pegno garantiva sia obbligazioni precedentemente assunte da Galvanin, scadute alla data della stipula dell’atto concessorio, ma per le quali Marcegaglia aveva concesso una dilazione, sia tutte quelle future che sarebbero sorte per effetto della prosecuzione dei rapporti di fornitura fra le due società.
3. Il decreto, pubblicato il 20.2.2017, è stato impugnato da Marfin s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento Galvanin Luigino s.p.a. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo Marfin lamenta, ai sensi dell'art. 360, 1°comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 1° comma, n. 3, l. fall. e, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché illogica, contraddittoria e insufficiente nella motivazione. 1.1 La ricorrente sostiene che nella specie non ricorrevano i presupposti oggettivi dell’eccezione revocatoria accolta, in quanto, posto che la convenzione di pegno prevedeva la decadenza della debitrice dal beneficio del termine e la possibilità per essa creditrice di ottenere l’immediato pagamento di tutto quanto dovutole nel caso, poi verificatosi, di ritardo nel pagamento anche di una sola delle concordate forniture, la garanzia aveva in realtà ad oggettodebiti sorti e già scaduti. 1.2 Aggiunge che la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale e non strettamente cronologico e che, pertanto, sotto tale profilo, risulta errato l’assunto del tribunale in ordine alla mancanza di elementi idonei a consentire di ricollegare i debiti in questione con un rapporto giuridico già in essere al momento della stipula del pegno. 1.3 Il motivo è inammissibile. 1.4.
Premesso che non risulta in alcun modo illustrato il vizio (di “motivazione insufficiente o contraddittoria”) prospettato in rubrica sotto il profilo dell’error in procedendo, la censura, lungi dall’evidenziare gli effettivi errori di diritto in cui è incorso il tribunaleper aver ritenuto revocabile ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 3 l. fall.un pegno posto a garanzia di crediti in parte già scaduti e in parte non ancora sorti, per un verso non investe l’affermazione del giudice a quosecondo cui i debiti già scaduti non potevano considerarsi più tali perché ne era stato dilazionato il pagamento e, per l’altro , si fonda su un presupposto di fatto (l’essere il debito interamente scaduto in ragione della clausola contrattuale, di cui neppure si dice se Marfin si sia avvalsa, che prevedeva la decadenza della debitrice dal beneficio del termine)che, non avendo formato oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito, non poteva essere dedotto per la prima volta nella presente sede di legittimità, e del quale, peraltro, risulta incomprensibile la rilevanza, volta che la sussistenza dei presupposti per la revoca del pegno andava necessariamente valutataalla data di stipula della relativa convenzione.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che il tribunale abbia totalmente omesso di esaminare i fatti da essa dedotti nella memoria di replica alla comparsa di costituzione del curatore al fine di contestare le affermazioni ivi contenute in ordine alla sua conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che poiché era stato il G.D. ad accogliere l’eccezione di revocatoria del pegno sollevata dal curatore, i fatti idonei a vincere la presunzione di ricorrenza del presupposto soggettivo della revoca avrebbero dovuto essere allegati dall’(allora) Marfin s.r.l., gravata dell’onere della prova, già nell’atto di opposizione: il tribunale, che non ha pronunciato sul punto, ha dunque implicitamente, ma correttamente, ritenuto tardive le difese svolte dall’odierna ricorrente solo in replica alla comparsa di costituzione dell’opposto.
Va peraltro rilevato che la censura difetta totalmente del requisito della specificità, in quanto la ricorrente si limita a dedurre che la questione era stata posta all’attenzione del tribunale, ma non chiarisce quali fossero i fatti decisivida essa allegati, ed ignorati dal giudice, che se considera ti avrebbero condotto a ritenere provata la sua inscientia decoctionis. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % egli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, , se dovuto,a norma del comma