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Ordinanza — n. 11595/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows deportation detention extension appeal due to lack of concrete identification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11595/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a second extension of a foreign national's detention at a repatriation center. The petitioner argued that the lower court failed to provide concrete evidence proving the individual's identity, violating strict legal requirements for such extensions. The court agreed, ruling that the detention order relied solely on irrelevant factors like lack of cooperation rather than necessary identification or repatriation difficulties.

Regesto Legislator

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Art. 14, c. 5 D.Lgs. 286/1998; Art. 15 Directive 2008/115/CE: The second extension of detention requires concrete evidence of identification difficulties or repatriation obstacles; reliance on generic administrative inertia or lack of cooperation is insufficient to justify continued deprivation of liberty.

Parole chiave

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deportation detention extension foreign national identification repatriation center custody constitutional liberty rights administrative inertia evidence ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione preventiva inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, c. 5 D.Lgs. 286/1998
11408/2021 prorogò per la seconda volta il trattenimento di Amankona Paul, nato in Ghana, il 13 agosto 1982, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.)di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c.
Art. 15 Directive 2008/115/CE
Va, inoltre, tenuto conto dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve durare il meno possibile e «solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», nonché dell’art.
Art. 14, comma 1 D.Lgs. 286/1998
11408/2021 prorogò per la seconda volta il trattenimento di Amankona Paul, nato in Ghana, il 13 agosto 1982, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.)di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c.
Art. 13 Cost.
105/2001, il trattenimento è una restrizione della libertà personale ex art. 13 Cost.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
art. 13 Cost
105/2001, il trattenimento è una restrizione della libertà personale ex art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.212/2023
Cass. n.24102/2022
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.
Cass. S.U. n. 8561/2021
Cass. n.11028/2009
Cass. n.11028/2009; Cass.
Cass. n. 23007/2010
n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. n.7749/2023
Cass. n. 30178/2023
n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9456/2022 R.G. proposto da : AMANKONA PAUL, elettivamente domiciliato in Torino Cavalli 28 bis, presso lo studio dell’avvocato VEGLIO MAURIZIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VEGLIO MAURIZIO, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di TORINO n. 11408/2021depositata il 18/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATOCHE: 1.- Il Giudice di Pace di Torino in data 18 ottobre 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 11408/2021 prorogò per la seconda volta il trattenimento di Amankona Paul, nato in Ghana, il 13 agosto 1982, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.)di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 su richiesta del Questore di Torino con la seguente motivazione «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torinoche qui integralmente si richiamano, in ipotesi ex art. 14, c. 5 ter T.U.I., pacifica fra le parti, per mancata collaborazione del trattenutoe mancanza di comprovata inerzia della resistente, di cui è onerato il trattenuto (C.C. n. 15647/21, n. 6064/19, n. 19492/21)».

Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato con memoria. il Ministero dell’Interno e la Questuradi Torino hanno depositato mero atto di costituzione. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE – mancanza di elementi concreti che consentano di ritenereprobabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda prorogadel trattenimento, Sostieneche la seconda proroga del trattenimento non avrebbe dovutoessere concessa stante l’assenza degli elementi concreti atti a consentire di ritenere probabile l’identificazione dello straniero , comerichiesto dall’art 14, c. 5, D.

Lgs. 286/98. Richiamai precedenti di legittimità in tal senso, relativi sempre al Giudice di pace di Torino, che si era limitato a prorogare per la secondavolta il trattenimento dei cittadini stranieri , pur in assenza di alcun elemento concreto che consentisse di ritenerne probabile l’identificazione. 3.-Il ricorso è fondato e va accolto. In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare ‒ in sede di convalida ‒ l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione) (Cass. n. 25875/2021; conf.

Cass. n.1648/2022; Cass. n.23023/2023). Al riguardo si è, altresì, soggiunto che, in tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio (Cass. n. 8578/2023). Va tenuto, peraltro, conto anche del fatto che, secondo, C. Cost. n. 105/2001, il trattenimento è una restrizione della libertà personale ex art. 13 Cost.

Di recente si è ribadito, poi, che «restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’ habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà. La misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale».

Pertanto, il giudice deve valutare le norme in materia «nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall'art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte»(C. Cost. n.212/2023). Va, inoltre, tenuto conto dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve durare il meno possibile e «solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», nonché dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998, che, del pari, fa riferimento al «tempo strettamente necessario».

Nella specie, il provvedimento impugnato non si fonda su concreti elementi relativi alla difficoltà di identificazione dello straniero, o di difficoltà di organizzarne il rimpatrio, ma sulla sua ‒ come detto irrilevante ‒ mancanza di collaborazione e su di una generica mancanza di inerzia dell’amministrazione. 4.-Il ricorso va, in conclusione, accolto e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.

5. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il rico