Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were Carchesio Antonella and Intesa Sanpaolo S.p.A., with the appellant arguing for a review of the lower court's judgment. The court ruled that the silence on the proposed termination constituted a formal waiver of the appeal rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed termination of the cassation proceedings within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14633/2023 R.G. proposto da : CARCHESIO ANTONELLA, CAMPLONE FABRIZIO, IL PETTIROSSO S.R.L., elettivamente domiciliati in PESCARA CORSO MANTHONE' 37, presso lo studio dell’avvocato RUSSI DOMENICO (RSSDNC54L07A978S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ONOFRIO LORENZO (DNFLNZ76R17G141S) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. GIAMMARINI ALBERTO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.666/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom