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Ordinanza — n. 11536/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes detention order due to insufficient constitutional minimum reasoning regarding alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a peace judge's detention order against a foreign national who held a valid passport. The applicant argued the lower court failed to assess alternative measures under immigration law and provided only stereotyped reasoning. The court ruled that the decision lacked the required constitutional minimum of motivation regarding proportionality, rendering it void.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 1 bis D.Lgs. 286/98; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court must provide a reasoned judgment on the proportionality of detention measures when alternative measures are available, failing which the decision is void for lack of constitutional minimum motivation.

Parole chiave

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detention order constitutional minimum alternative measures immigration law proportionality principle void decision peace judge misura coercitiva nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 1 bis D.Lgs. 286/98
La difesa si opponeva quindi alla convalida , deducendo che non fosse giustificata la mancata concessione di una misura alternativa al trattenimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis TUI, non trattandosi di espulsione per pericolosità sociale e disponendo lo straniero di passaporto.
Art. 15 par. 2 e 4 D.Lgs. 286/98
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n.
Art. 12 preleggi
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 133 D.P.R. n. 115/2002
9068/2023; Cass. 13324/2023).
art. 360 c.p
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18937/2022
Cassation court dismisses detention orders due to lack of constitutional minimum reasoning in the lower court's decision.
Cass. 18939/2022M
18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass.2826/2023; Cass.
Cass. 2826/2023
Italian court dismisses detention validation due to lack of judicial verification of expulsion order and prior detention records.
Cass. 9068/2023
Italian Supreme Court dismisses extradition appeal citing lack of ne bis in idem due to procedural dismissal.
Cass. 13324/2023
Italian court dismisses detention extension due to lack of specific statutory justification and rigid time limits.
Cass. 18409 del 28/06/2023
Cass. 24102/2022
Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Cass. S.U. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art.
Cass. 18583/2012
n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Cass. 7749/2023
Cassation court dismisses appeal against peace judge's detention order due to lack of substantive reasoning on private life and repatriation impossibility.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12272/2023 R.G. proposto da : ERHAVYI KEVIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, N. 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- Contro QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro -intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO n. 15664/2022 depositata il23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA Il ricorrente in data 21 novembre 2022 veniva raggiunto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Varese e dal contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. emesso dal Questore di Varese. In data 23 novembre 2022 aveva luogo l’udienza di convalida del trattenimento davanti al Giudice di pace di Torino nel corso della quale il ricorrente esponeva che il suo passaporto, in corso di validità, era in possesso della Questura circostanza che veniva confermata dalla stessa Questura. La difesa si opponeva quindi alla convalida , deducendo che non fosse giustificata la mancata concessione di una misura alternativa al trattenimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis TUI, non trattandosi di espulsione per pericolosità sociale e disponendo lo straniero di passaporto.

Il G iudice di pace ha convalidato il trattenimento. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost.; la motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento; l’ omesso esame delle deduzioni difensive; la violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3 ), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 1 bis, D.

Lgs.286/98 15, par. 1, Direttiva 2008/115/CE per la mancata concessione delle misure alternative in luogo del trattenimento. Il ricorrente deduce che il Questore di Varese avrebbe dovuto valutare l’adozione di una delle misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, c. 1 bis, D. Lgs 286/98. 3.-Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rend e , tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, violando anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida con decreto motivato (Cass.18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass.2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023). Il Giudice di pace si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa “, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D.

LGS. 286/98,atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione né sono state documentate circostanze di cui all’art. 19 T.U.I; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio”. Segnatamente, il Giudice di pace non ha reso posizione sulla proporzionalità della misura, a fronte della deduzione difensiva di essere in possesso di passaporto, non tenendo in conto il principio già espresso da questa Corte, peraltro in un caso analogo, secondo il quale il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero(Cass. n. 18409 del 28/06/2023).

Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 4.-Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di r