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Ordinanza — n. 11529/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal where applicant submits new request after prior inadmissibility decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11529/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's appeal against an expulsion order issued by the Peace Judge. The applicant argued that his third request for international protection was not a 'reiterated' request because a previous appeal against the inadmissibility of his first request had been extinguished by his own withdrawal. The court held that the withdrawal only ended the specific appeal procedure, leaving the original inadmissibility decision legally definitive. Consequently, the third request was correctly classified as reiterated under Article 7 of D.Lgs. 25/2008, triggering the mandatory expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 7 D.Lgs. 25/2008; Art. 29 D.Lgs. 25/2008: A subsequent request for international protection submitted after a final decision declaring a prior request inadmissible constitutes a reiterated request, mandating expulsion regardless of the applicant's later withdrawal of the appeal against that inadmissibility.

Parole chiave

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reiterated asylum request expulsion order finality of administrative decision withdrawal of appeal Article 7 D.Lgs 25/2008 international protection Cassazione Roma ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 7 del D.Lgs. n. 25/2008
Sulla scorta di questi dati il Giudice di pace ha ritenuto non sussistente il diritto a restare sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
Art. 32 comma 1 lettere b e b-bis del D.Lgs. n. 25/2008
Art. 29 d.lgs. 25/2008
La ricostruzione dei fatti non è controversa: lo straniero ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata il 18 dicembre 2019; di seguito ha presentato una domanda di protezione reiterata, dichiarata inammissibile ex art. 29 d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 29 d.lgs. 25/2008
La ricostruzione dei fatti non è controversa: lo straniero ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata il 18 dicembre 2019; di seguito ha presentato una domanda di protezione reiterata, dichiarata inammissibile ex art. 29 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4561 del 11/02/2022
anche Cass. n. 4561 del 11/02/2022).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17138/2023 R.G. proposto da : KRASNIQI SHENDRIT, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FIAMENGHI UGO (FMNGUO64H27B157D) unitamente all'avvocato RUBAGA ENZO (RBGNZE68H18H598Q) Contro -ricorrente- PREFETTO DI BRESCIA, MINISTERO DELL'INTERNO,in persona del Ministro -intimati avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE BRESCIA n. 747/2023 depositata il30/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Il ricorrente, cittadino del Kosovo,ha proposto opposizione al provvedimento di espulsione emesso nei sui confronti dal Prefetto di Brescia, in data 31 marzo 2023, e contestuale ordine di allontanamento.

Il Giudice di pace ha respinto il ricorso rilevando che il ricorrente è stato inizialmente destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale emesso il 18 dicembre 2019; che avverso tale decisione ha presentato una prima domanda reiterata nel 2021, dichiarata inammissibile dalla C ommissione territoriale di Trieste il 27 dicembre 2021; che avverso questa decisione di inammissibilità il ricorrente ha presentato ricorso e la procedura è stata dichiarata estinta per espresso atto di rinuncia del 10 novembre 2202; che di seguito il ricorrente ha formalizzato una seconda istanza reiterata.

Sulla scorta di questi dati il Giudice di pace ha ritenuto non sussistente il diritto a restare sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.25/2008. A vverso il predetto provvedimento ha proposto un ricorso per Cassazione l'interessato affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni intimate, ha depositato istanza per la partecipazione alla eventuale udienza di discussione orale RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la carenza di motivazione; il ricorrente deduce che egli non si trova in nessuna delle situazioni citate dal Giudice di pace a fondamento della sua ordinanza.

Egli non ha manifestato la volontà di presentare un’altra domanda reiterata “a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’art.32, comma 1 lettere b e b-bis del D.Lgs.n.25/2008”, perché avverso la decisione di inammissibilità della prima domanda reiterata ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Trieste e la procedura è stata dichiarata estinta per rinuncia. Pertanto, ad avviso del ricorrente non esiste alcuna pronuncia definitiva che dichiari inammissibile o respinga la prima domanda reiterata. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto,per le stesse considerazioni di cui al primo motivo, l'ordinanza del G iudice di pace sarebbe contraddittoria in quanto emessa in aperto contrasto con le stesse premesse su cui è basata 3.- C on il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il G iudice di pace avrebbe omesso di valutare un punto fondamentale della controversia,e cioè che gli in data 31 marzo 2023 ha proposto alla Questura di Brescia una richiesta di protezione internazionale completamente nuova. 4.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono tutti manifestamente infondati.

Diversamente da quanto argomenta la difesa del ricorrente, la rinuncia alla impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale non pone nel nulla la suddetta decisione. La rinuncia al giudizio di impugnazione estingue infatti solo il giudizio di impugnazione stesso , con conseguente definitività del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace ha quindi correttamente qualificato l’ultima domanda presentata dal ricorrente (la terza) come domanda reiterata presentata dopo una decisione definitiva che ha dichiarato inammissibile la prima domanda reiterata.

La ricostruzione dei fatti non è controversa: lo straniero ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata il 18 dicembre 2019; di seguito ha presentato una domanda di protezione reiterata, dichiarata inammissibile ex art. 29 d.lgs. 25/2008, il 27/12/2021; avverso tale provvedimento, lo straniero ha proposto ricorso giurisdizionale, estinto per rinuncia il 10 novembre 2022;il 31 marzo 2023 ha presentato una seconda domanda reiterata, e pertanto, correttamente, come ritenuto dal Giudice di pace, gli è stato notificato il decreto di espulsione, in quanto l’art. 7 del Dlgs 25/2008 esclude il diritto a restare sul territorio nazionale per coloro che manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata (sul punto v. anche Cass. n. 4561 del 11/02/2022).

Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, de