Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were involved in a dispute against COMIFIN S.P.A. and related entities, but the procedural lapse rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21616/2022 R.G. proposto da : PERASSO ANDREA, MELEGARI SARAH, elettivamente domiciliati in ROMA Via degli Scipioni, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO (CGLFNC42C01H501A) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLESSI CARLO (PLSCRL64H30D969I), CIGLIANO FRANCESCO (CGLFNC42C01H501A) -ricorrenti- contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, SELMA -BIPIEMME LEASING S.P.A., rappresentate e difese dagli avv.ti PELÀ MARCELLA e CONTE FABRIZIO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1012/2022 depositata il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R