Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Cozzolino family against Amco and Intesa Sanpaolo regarding a prior appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20997/2023 R.G. proposto da : COZZOLINO CIRO, COZZOLINO VINCENZO, COZZOLINO MADDALENA, COZZOLINO MARIO, elettivamente domiciliati in napoli vespucci n. 9, presso lo studio dell’avvocato SESSA ARMANDO (SSSRND66C26F839R) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPA AMCO, elettivamente domiciliatain NAPOLI VIA CERVANTES 64, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA FAUSTINO (MNFFTN52D24L259V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANFREDONIA CLAUDIO (MNFCLD79T19F839H) -controricorrente- nonchè contro SPA INTESA SANPAOLO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3519/2023 depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso