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Decreto — n. 11455/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11455/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11455/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22077/2023 R.G. proposto da: Francesco Boni, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Ciolino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento n. 157/17 Stockmarket s.r.l., in persona del curatore Stefano Bardolini, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Chiarini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1376/23 della Corte d’Appello di Brescia del 14/09/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 11455/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 22077/2023 R.G. proposto da: Francesco Boni, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Ciolino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento n. 157/17 Stockmarket s.r.l., in persona del curatore Stefano Bardolini, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Chiarini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1376/23 della Corte d’Appello di Brescia del 14/09/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione rinuncia al dibattimento orale revoca del gratuito patrocinio declinatoria di competenza
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22077/2023 R.G. proposto da: Francesco Boni, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Ciolino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento n. 157/17 Stockmarket s.r.l., in persona del curatore Stefano Bardolini, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Chiarini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1376/23 della Corte d’Appello di Brescia del 14/09/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024 I