Cassation court dismisses appeal as parties waived all claims and accepted each other's renunciations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because both parties formally renounced their respective appeals and accepted the opposing party's renunciations. The appellant, a bank, and the appellee, a construction company, had previously accepted these waivers, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; The court may declare proceedings extinguished by decree when parties mutually renounce their appeals and accept each other's renunciations, rendering further adjudication unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11682/2023 R.G. proposto da: Banca di Bologna – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Molza e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Edil-Castellana s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cerri, Luca Vittori Antisari e Pasquale Acone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via Federico Cesi n. 21, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 637/23 della Corte d’Appello di Bologna del 22/03/2023; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024 IlP