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Decreto — n. 11451/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 11451/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Delbono Luca, had previously filed a recourse against a second-instance judgment but subsequently renounced the action, a move accepted by the opposing parties. The court ruled that such withdrawal meets the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if formal requirements are met.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code plaintiff renunciation case termination rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17449/2023 R.G. proposto da: Delbono Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Bonetta ed elettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna n. 39; -ricorrente – contro Fabio Lettera, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Piazza e Massimo Francesco Dotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Lazio n. 20/C; - controricorrente – contro Stefano Paini, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco A. Volpi e Massimo Francesco Dotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via A.

De Pretis n.86; -controricorrente – contro La Spezia 158 s.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 1734/23 della Corte d’Appello di Bologna del 18/08/2023;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile