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Decreto — n. 11449/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11449/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11449/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25545/2022 R.G. proposto da: C.A.D.F. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Livio Matassa e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Acea Molise s.r.l., già C.R.E.A. GESTIONI s.r.l. – già C.R.E.A. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Calvieri e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – nonché nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 1610/22 della Corte d’Appello di Bologna del 18/07/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 11449/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 25545/2022 R.G. proposto da: C.A.D.F. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Livio Matassa e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Acea Molise s.r.l., già C.R.E.A. GESTIONI s.r.l. – già C.R.E.A. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Calvieri e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – nonché nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 1610/22 della Corte d’Appello di Bologna del 18/07/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione fine del processo anticipo delle spese spese di esecuzione
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25545/2022 R.G. proposto da: C.A.D.F. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Livio Matassa e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Acea Molise s.r.l., già C.R.E.A. GESTIONI s.r.l. – già C.R.E.A. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Calvieri e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – nonché nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 1610/22 della Corte d’Appello di Bologna del 18/07/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24 april2 202