Decreto — n. 11448/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1806/2024 R.G. proposto da: Raciti Cirino, Raciti Maria Antonietta, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti - contro Comune di Trecastagni; -intimato – avverso l’ordinanza n. 1997/23 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 07/06/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11448/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1806/2024 R.G. proposto da: Raciti Cirino, Raciti Maria Antonietta, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti - contro Comune di Trecastagni; -intimato – avverso l’ordinanza n. 1997/23 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 07/06/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1806/2024 R.G. proposto da: Raciti Cirino, Raciti Maria Antonietta, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti - contro Comune di Trecastagni; -intimato – avverso l’ordinanza n. 1997/23 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 07/06/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24 aprile 2024 IlPre