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Ordinanza — n. 11435/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses immigration detention appeal citing lack of specific legal grounds in standard form order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11435/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Kwame Bimpong Felix's appeal against a Peace Judge's order extending his administrative detention. The petitioner argued the decision violated procedural rules by failing to explicitly state the specific legal prerequisites for detention, relying instead on a standard form. The court ruled that the validity of the written justification does not depend on its graphical format or the presence of a pre-printed module, provided the statutory criteria are referenced. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the petitioner was ordered to pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 13, 14 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286; Art. 360 c.p.c.: The court holds that the validity of a written justification for administrative detention measures does not depend on the graphical format or the use of a pre-printed module, provided the statutory criteria are explicitly referenced.

Parole chiave

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administrative detention immigration law standard form order procedural motivation Cassation appeal pre-printed module legal prerequisites allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 13 and 14 of D.Lgs. 25 July 1998 n. 286
La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: - Art. 132 n.
Art. 360, paragraph 1, items 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: 1)Violazione dell’art. 360, comma 1 n.
Art. 24 and 111 of the Constitution
13 e 14 del Testo Uni co Immigrazione; - Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di proroga del trattenimento (su tale punto, Cassazione Civile, Sez.
Art. 96, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure
Va pertanto applicata la sanzione processuale di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., non essendovi stata costituzione dell’amministrazione.
Art. 380-bis of the Code of Civil Procedure
La proposta ex art. 380 bis c.p.c., formulata dal giudice delegato, è del tutto condivisibile.
art. 380 bis c.p
La proposta ex art. 380 bis c.p.c., formulata dal giudice delegato, è del tutto condivisibile.
art. 96 c.p
149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 1105/2019
Cassazione Civile, Ordinanza n. 20108/2016
Cassazione Civile, Ordinanza n. 28155/2017
Cassazione Civile, Sezione Unica, Ordinanza n. 22232/2016
Cassazione Civile, Ordinanza n. 6758/2022
Cassazione Civile, Ordinanza n. 9223/1995
Cassazione Civile, Sezione Unica, Ordinanza n. 27195/2023
Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2023
Cassazione Civile, Sezione Unica, Ordinanza n. 27433/2023
Cassazione Civile, Sezione Unica, Ordinanza n. 28540/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13814/2023 R.G. proposto da : KWAME BIMPONG FELIX, elettivamente domiciliato inROMA VIA TARANTO N. 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE (VNCLNN74T24L477G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE (MRNGPP66A09G942C) -ricorrente- QUESTURA DI POTENZA -UFFICIO IMMIGRAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 592/2023 depositata il26/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il ricorrente sig. KWAME Bimpong Felix (C.U.I. 037RIPC), nato in Ghana il 06.08.1986, domiciliato presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Palazzo San Gervasio (PZ) sito in 85026 Palazzo San Gervasio alla S.P. 168 al Km. 35+500, propone ricorso con due motivi contenente molteplici censure avverso il provvedimento pronunciato mediante lettura in udienza dal Giudice di Pace di Melfi in data 26.05.2023, il quale ha ritenuto che:

“(…) Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC, con cui il Questore diPotenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 22.05.23 e notificato il 22.05.23 alle ore 21.30, a mezzo del quale è stato disposto che il cittadino extracomunitario KWAME BIMPONG FELIX, come identificato in atti, sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità;

Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei; Sentito l’interessato come da separato verbale; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Potenza, Visti gli artt. 13 e 14 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: CONVALIDA il provvedimento indicato in premessa”. Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Potenza al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: 1)Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge. La ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: - Artt. 13 e 14 del Testo Uni co Immigrazione; - Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di proroga del trattenimento (su tale punto, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 1105/2019), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”. 2)Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.

–Omessa motivazione e/o motivazione apparente. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: - Art. 132 n. 4 c.p.c.,-Art. 111, comma 6, Cost. La proposta ex art. 380 bis c.p.c., formulata dal giudice delegato, è del tutto condivisibile. Invero, contrariamente all’assunto del ricorrente, in tema di immigrazione, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (Cass.20108/2016), anche ai fini della concessione di un termine per la partenza volontaria (Cass. 28155/2017).

Né la motivazione può considerarsi inesistente per l’adozione di un modulo prestampato (Cass.S.U. 22232/2016; Cass. 6758/2022), poiché sulla motivazione, comunque ivi inserita, non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne' si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge (Cass.9223/1995). Va pertanto applicata la sanzione processuale di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., non essendovi stata costituzione dell’amministrazione.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza d i decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.S.U. 27195/2023;

Cass.27947/2023). In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.S.U. 27433/2023;

Cass.S.U. 28540/2023). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato infondato con condanna ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.