Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling the procedural extinction applies per Civil Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed due to the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved a bankruptcy administrator challenging a definitive bankruptcy decree against a financial institution, but the plaintiff subsequently renounced the recourse. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements for procedural extinction under the Civil Code, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal satisfies the requirements for procedural extinction, leading to the termination of the proceedings without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9941/2022 R.G. proposto da: Fallimento Edilcommerciale Sannitica s.r.l., in persona dei curatori avv. Vincenzo Gatti e dott.ssa Concetta Pannella, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Simonetta Verlingieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Simona Martinelli in via Andrea Bafile n. 5, Roma; -ricorrente – contro BCC NPLS 2019 s.r.l., e per essa la mandataria doValue s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giustino Di Cecco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Banco di Santo Spirito n. 42, Roma; -controricorrente – avverso il decreto definitivo del Tribunale di Benevento del 09/03/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024 Il