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Decreto — n. 11426/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 11426/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal dismissed and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal waiver. The plaintiff, Pieroni Laura, had previously filed a lawsuit against BPER Banca s.p.a. regarding a debt dispute but later submitted a written renunciation of the claim. The court ruled that this waiver met the strict requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case and ordering the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of the lawsuit constitutes a valid ground for the extinction of the proceedings, obligating the waiving party to pay the associated litigation expenses.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of lawsuit extinction of proceedings litigation costs formal renunciation Corte di Cassazione debt dispute rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18012/2021 R.G. proposto da: Pieroni Laura, quale erede di Scabbia Augusto, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Franchi, Stefano Di Brindisi, Lucia Caccavo e Angelo Colucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via Italo Carlo Falbo n. 22, Roma; - ricorrente - contro BPER Banca s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Martini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Donizetti n. 10, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1055/21 della Corte d’Appello di Bologna del 07/05/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese processuali, a carico della ricorrente in mancanza di accettazione della rinuncia, vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024