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Decreto — n. 11421/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as case extinguished by parties' mutual waiver of claims.

Numero d'incarto Decreto — n. 11421/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the parties' mutual waiver of claims. The appellant, SEA, and the appellee, UPS, had previously accepted each other's renunciations, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, terminating the litigation entirely.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually waive their claims and accept the extinction of the proceedings, the court must declare the case extinguished without further substantive ruling.

Parole chiave

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mutual waiver of claims extinction of proceedings Civil Procedure Code dismissal by decree waiver of litigation abbandono del procedimento desistenza dall'azione sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 31858/2020 R.G. proposto da: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marina Rossi in viale Mazzini n. 96, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro UPS SCS (Italy) s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 187, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1093/2020 della Corte d’Appello di Milano del 14/05/2020; letta le rinunc e a i ricors i principale ed incidentale autonomo e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinun ce ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24 aprile 2024