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Ordinanza — n. 11419/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against expulsion order due to pending asylum application manifesting will to stay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation partially allowed the appeal filed by a Georgian national against a peace court order validating an expulsion decree. The lower court had rejected the opposition because the applicant failed to prove she formally submitted her asylum request before the expulsion took effect. The Supreme Court ruled that merely manifesting the will to apply for protection, even in the same hearing as the expulsion validation, is sufficient to suspend the expulsion's effectiveness under relevant EU directives and domestic law.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 2 d.lgs. 25/2008; Art. 360 cod. proc. civ.: A foreigner subject to an expulsion order who manifests the will to request international protection has the right to remain in the territory pending the territorial commission's decision, which suspends the expulsion's effectiveness.

Parole chiave

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expulsion order suspension asylum application will immigration stay right peace court validation EU directive compliance divieto di espulsione dei cittadini allontanamento in diritto degli stranieri protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 2 d.lgs. 25/2008
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ.
n.25/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.
n.25/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 2 d.lgs. 142/2015
14, comma 5, del d.lgs., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia (Cass. 20070/2023).
Art. 6 paragrafo 1 comma 2 direttiva 2013/32/UE
Art. 14 comma 5 d.lgs.
art. 2 d.lgs. n. 142/2015
Orbene, va rilevato che, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 142/2015, è richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione, sulla quale non vi sia stato ancora una pronuncia definitiva, oppure colui che «ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione».

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6247/2022 R.G. proposto da : BOJGUA MANANA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato ZOFREA FRANCESCO (ZFRFNC78C25C352X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUESTURA DI UDINE -intimati- PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende controricorrente avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE UDINE n. 7216/2021 depositata il14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal ConsigliereMarina Meloni.

FATTI DI CAUSA La sig.ra Bojgua Manana, cittadina georgiana, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine che ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Udine in data 11 novembre 2021. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione rilevando che la stessa era stata colpita da espulsione in quanto entrata nel territorio dello Stato in data 19 gennaio 2020 dalla frontiera di Bari senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 1, comma 2,della legge 68 del 2007; rilevava, inoltre, che non vi era prova della formalizzazione della domanda di protezione internazionale che pure la ricorrente affermava di voler proporre e per la cui presentazione aveva chiesto appuntamento in questura.

La cassazione della suddetta ordinanza emessa e comunicata il 14 febbraio 2022 è chiesta dalla signora Manana con ricorso notificato il 9/3/2022 ed affidato a due motivi. Il Prefetto di Udine ed il Ministero degli interni si sono costituiti ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.. In particolare la ricorrente assume che il provvedimento impugnato non abbia valutato la circostanza della presentazione della domanda di protezione internazionale effettuato dall'odiernaricorrente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n.25/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere il giudice di pace erroneamente affermato che le modalità di manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale non fossero idonee a incidere sull'efficacia del decreto di espulsione. Ciò sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo il quale, ad eccezione di alcuni casi tassativamente elencati che non rilevano nel caso di specie, chi ha proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Infatti la ricorrente veniva attinta da un provvedimento di espulsione in data 11 novembre 2021, ed in data 16 novembre 2021 allegava al ricorso al GDP avverso il decreto di espulsione istanza di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il GDP, rilevato che era stato preso appuntamento con la questura per la formalizzazione dell’istanza, ma che la stessa non risultava agli atti, ha convalidato l’espulsione, ritenendo che non fosse comprovata la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Orbene, va rilevato che, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 142/2015, è richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione, sulla quale non vi sia stato ancora una pronuncia definitiva, oppure colui che «ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione». Al riguardo, si è affermato da questa Corte ‒ in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE ‒ che la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, perfino nella stessa udienza di convalida dinanzi al giudice di pace, prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia (Cass. 20070/2023).

Orbene, in tema di immigrazione, in virtù dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. 132 del 2018) e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l'efficacia fino a che non interviene la decisione della Commissione territoriale, all'esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l'espulsione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. n. 251 del 2007 (e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutarsi caso per caso (Cass. 27077/2019;

Cass. 5437/2020; Cass.32137/2022). Nelle more della decisione sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente ha il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Cass. 4561/2022). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento con rinvio al giudice di pace di Udine in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la ordinanzain relazione al motivo accolto, rinvia al Giudice di Pace di Udinein persona di diverso magistrato , cu