Cassation court dismisses appeal due to null notification to State Attorney, ordering remand for correct service to Prefecture.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a deportation order because the notice was incorrectly served to the State Attorney's Office rather than the Prefecture. The applicant argued that a pending international protection application was a decisive fact omitted by the lower court. The court ruled that the notification was null and void under civil procedure law, as the correct authority to be notified is the entity that issued the decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; The notification of a cassation appeal against a deportation decree must be addressed to the authority that issued the decree; service to the State Attorney's Office without prior representation is null and void, requiring remand for correct notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23961/2022 R.G. proposto da : SUN XIAOLI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato ZOFREA FRANCESCO (ZFRFNC78C25C352X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI FERRARA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE FERRARA n. 2713/2022 depositata il 19/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA La ricorrente Sun Xiaoli cittadina cinese impugna per cassazione l’ordinanza di rigetto resa nell’ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara rubricato con R.G.
N. 2713/2022 in data 13.09.2022, depositata in data 19.09.2022 e comunicata in data 20.09.2022, che ha così’ statuito : “ respinge il ricorso avverso il decreto di espulsione n. 118/2022 emesso nei confronti di Suan Xiaoli, nata in Cina il 28.02.1982 dal Prefetto di Ferrara in data 13 luglio 2022 ed a lei notificato in pari data”. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione rilevando che “alla data dell'emanazione del decreto di espulsione nessuna domanda di protezione internazionale era stata presentata dalla ricorrente la quale si limita ad esprimere nel ricorso la propria intenzione di presentare domanda.”Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente con un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., perché aveva presentato domanda di protezione internazionale su cui non era stata ancora adottata una decisione definitiva.” Ciò premesso, osserva in via preliminare il Collegio che la notifica alla Prefettura è avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato; agli atti, tuttavia, non risulta né l’atto di costituzione dell’amministrazione, né ‒ tanto meno ‒ il controricorso.
Ebbene, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'Autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass. 12665/2019;
Cass. 22694/2021; Cass.27555/2022; Cass. 7706/2023). Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo con termine alla ricorrente per la notifica al Prefetto di Ferrara che ha adottato il provvedimento oggetto dell’opposizione.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica al prefetto di Ferrara. Si comunichi. Così deciso a Roma