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Decreto — n. 11395/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 11395/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, representing a bankruptcy entity, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of termination, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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appeal extinction procedural time limit Cassation proposal deemed withdrawal judicial costs recupero dei costi compensazione nel fallimento indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11658/2023 R.G. proposto da : DIAMANTI EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'UMILTÀ N. 49 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUTRARIO RICCARDO ERNESTO (LTRRCR77C19D810P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO P.C.C. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUALTIERO SERAFINO N. 8, presso lo studio dell’avvocato CALICCHIA CLAUDIA (-) rappresentato e difeso dagli avvocati BELFORTE ANTONELLA (BLFNNL85A44D810A), TONACHELLA STEFANO (TNCSFN75R08D810T) -controricorrente- nonchè contro COCCO PASQUALE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2603/2023 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori