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Decreto — n. 11322/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for extinction of proceedings due to parties' mutual waiver of rights under CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 11322/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following a mutual waiver of rights by the plaintiff and defendant. The plaintiff, representing the dissolved Miranoteatro s.r.l., and the defendants agreed to terminate the litigation without further contestation. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the parties had satisfied the statutory requirements for extinction.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinct upon mutual waiver of rights by the parties, provided the waiver meets statutory requirements and both sides accept the termination.

Parole chiave

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mutual waiver of rights extinction of proceedings Corte di Cassazione dissolved company litigation procedural termination condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12771/2023 R.G. proposto da: Comune di Mirano, in persona del sindaco pro tempore, nella qualità di socio totalitario e successore unico a titolo universale dell’estinta Miranoteatro s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Federica Scafarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. Borsi n.4; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Piarotto Caterina, Lucchetti Maurizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Junio Valerio D’Amico e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro Sacchi Sabina, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giorgio Orsoni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – e contro Cappelletto Matteo; - intimato - avverso la sentenza n. 2747/22 della Corte d’Appello di Venezia del 20/12/2022; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale condizionato e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24