Italian Court dismisses appeal for extinction of proceedings due to parties' mutual waiver of rights under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following a mutual waiver of rights by the plaintiff and defendant. The plaintiff, representing the dissolved Miranoteatro s.r.l., and the defendants agreed to terminate the litigation without further contestation. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the parties had satisfied the statutory requirements for extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinct upon mutual waiver of rights by the parties, provided the waiver meets statutory requirements and both sides accept the termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12771/2023 R.G. proposto da: Comune di Mirano, in persona del sindaco pro tempore, nella qualità di socio totalitario e successore unico a titolo universale dell’estinta Miranoteatro s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Federica Scafarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. Borsi n.4; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Piarotto Caterina, Lucchetti Maurizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Junio Valerio D’Amico e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro Sacchi Sabina, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giorgio Orsoni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – e contro Cappelletto Matteo; - intimato - avverso la sentenza n. 2747/22 della Corte d’Appello di Venezia del 20/12/2022; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale condizionato e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24