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Ordinanza — n. 11319/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellants failed to prove they were members of the dissolved cooperative and did not challenge the secondary ground of tacit waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11319/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to prove their status as members of the dissolved cooperative and did not challenge the court's finding of a tacit waiver of rights. The lower court dismissed the appeal on two independent grounds: the appellants lacked standing due to the company's dissolution and the creditor right had extinguished via liquidation. Since the appellants only contested the standing issue, the court ruled that the unchallenged ground regarding the extinguished right was sufficient to uphold the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, failure to challenge one of them precludes the court from examining the unchallenged ground, rendering the appeal inadmissible if that unchallenged ground alone supports the decision.

Parole chiave

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active standing dissolved cooperative tacit waiver multiple grounds inadmissible appeal società cooperativa azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari perdita dei diritti sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 2312 c.c.
Art. 2495 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 agosto 2020, n. 17182
Cass. 18 aprile 2019, n. 10815
Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass.
Cass. 27 luglio 2017, n. 18641
10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 609/2019R.G. proposto da Solofrano Rosaria, Sagliocchi Raffaele Romolo e Brignola Maria Rosaria, tutti rappresentati e difes i da gli avv. Agostino De Maio e Francesco Cundari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Caserta, via Roma, 26 -ricorrenti - contro Comune di Caserta, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. Lidia Gallo , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Casertano, sito in Roma, via Panama, 72 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2190 /20 1 8 , depositata il 15 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dalConsigliere Paolo Catallozzi Oggetto:legittimazione attiva -società estinta RILEVATO CHE: - Rosaria Solofrano, Raffaele Romolo Sagliocchi e Maria Rosaria Brignola propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 15 maggio 2018 , che ha dichiarato inammissibile l’appello dai medesimi proposto, unitamente ad Antonio Russo, Antonio Emanuele e Mario Martino, per la riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , che aveva disatteso, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate, le domande della Cooperativa Solarium alla restituzione di un’area oggetto di un provvedimento ablativo dichiarato illegittimo e di risarcimento dei danni per mancata restituzione di tale area, per acquisizione di altra parte del terreno interessata da tale provvedimento irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera pubblica e , in caso di impossibilità della retrocessione dell’area su indicata, per irreversibile trasformazione della stessa; - la Corte di appello, dopo aver dato atto che gli appellanti si erano qualificati quali soci della società cooperativa, nelle more cancellata dal Registro delle Imprese, ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto proposto da soggetti non legittimati, difettando la prova della loro vantata qualità di soci della società estinta; -ha, inoltre, osservato che dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese intervenuta nella pendenza del giudizio dalla medesima introdotta doveva presumersi la tacita rinuncia al credito vantato, con conseguente inoperatività del fenomeno successorio della controversa pretesa; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso il Comune di Caserta; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:-con l’unico motivo di ricorso i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 81, 115 e 182 cod. proc. civ. e 2312 e 2495 cod. civ., per aver la Corte di appello, in presenza di dubbi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva degli appellanti, omesso di assegnare loro un termine per la dimostrazione del possesso della vantata qualità di soci della cooperativa estinta; - evidenziano, sul punto, che l’ente locale appellato, nel costituirsi in giudizio, nulla aveva eccepito al riguardo e tale elemento avrebbe dovuto essere valorizzato dalla Corte territoriale al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva degli appellanti; -il motivo è inammissibile; - come riferito in precedenza, il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame in ragione della rilevata insussistenza della legittimazione degli appellanti, stante l’assenza di elementi di prova in ordine alla loro vantata qualità di soci della cooperativa estinta, nonché della rinuncia tacita al credito in contestazione operata dalla società, desunta dalla determinazione del liquidatore di concludere la fase liquidatoria pur in pendenza del giudizio, tale da escludere il prospettato fenomeno successorio per venir meno del credito in oggetto in capo all’asserito dante causa; - si è, dunque, in presenza di due distinte e autonome rationes decidendi, consistenti nell’assenza di legittimazione a impugnare degli appellanti e nell’assenza del diritto in contestazione, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione; -pertanto, l’omessa impugnazione di tale seconda ratio non permette di esaminare laquestione prospettat a con il motivo in esame, con cui si critica la prima ratio, stante la definitività dell’autonomamotivazione non impugnatae, conseguentemente, l’impossibilità di tale questione, anche laddove ritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182;

Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro5.000, 00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm