Italian Court dismisses bankruptcy appeal as facts are reserved for trial judges and lack legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest and improper review of factual findings. The lower court relied on the Public Prosecutor's concurrent bankruptcy filing to absorb the plaintiff's standing issue, while factual determinations regarding insolvency were reserved for the trial judge. The court rejected the appeal because the appellant failed to cite specific procedural defects under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: Factual findings on insolvency and standing are reserved for the trial judge and cannot be reviewed on appeal unless a decisive fact was omitted or the decision is unmotivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 6364/2021proposto da: Maria Lascarache, in qualità di socia e legale rappresentante della Ristomar srl, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto De Felice, (DFLLRT70S16G224R) giusta procura in atti; -ricorrente - contro Fallimento Ristomar srl, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari 35 presso lo studio dell’avv. Marco Vincenti, (VNCMRC60L24H501W) rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Della Verità (DLLSFN61P30A944T)giusta procura in atti; -controricorrente - Fallimento Fooditalia srl e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna intimati avverso la sentenza n.124/2021 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 22/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2024 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pronunciata in data 22/01/2021, ha respinto il reclamo proposto da Maria Lascarache, nella spiegata qualità, avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della soc. Ristomar srl pronunciata dal Tribunale di Bologna su istanza del Fallimento Fooditalia srl, osservando:
i) che la vicenda, nella gestione dell’esercizio commerciale ristorante «Bella Napoli», delle società facenti capo a Maria Lascarache ad altri soggetti che avevano posto in essere condotte distrattive era stata oggetto di indagini penali tanto che lo stesso pubblico ministero era intervenuto nel procedimento e si era associato all’istanza di fallimento, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla legittimazione attiva del creditore; ii) che, in ogni caso era condivisibile l’accertamento incidentale compiuto dal giudice di primo grado sulla sussistenza del credito risarcitorio vantato dal fallimento istante desumibile, tra l’altro, dalla creazione di un fondo rischi nel bilancio della società fallita; iii) che lo stato di insolvenza risultava oggetto di amissione nel corso dell’istruttoria prefallimentare da parte degli organi amministrativi nominati in sostituzione di quelli della società.
2. Maria Lascarache ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria; il Fallimento Ristomar srl ha svolto difese con controricorso; il Fallimento Foodital srl ha svolto difese mentre Foodital e l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 Cost., 654 c.p.p , 5 e 6 l.fall. e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto «di per sé assorbente» ai fini dell’accertamento della legittimazione ad agire del creditore procedente le indagini penali non ancora sfociate in una sentenza irrevocabile, senza che fosse stato provato alcun credito.
2) violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per aver desunto la prova della legittimazione attiva del creditore da elementi indiziari non gravi precisi e concordanti;
3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c . per aver tratto la sussistenza dello stato di insolvenza da elementi di prova «non conformi allo standard legalmente prestabilito (perché non gravi, né precisi, né concordanti) e non idonei a dimostrare la conseguenza ignota»; 2 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, oltre a presentare evidenti profili di irricevibilità, in quanto si riversano nel merito e sono privi di autosufficienza, sono inammissibili per una evidenza carenza di interesse ad agire. 2.1 La Corte, infatti, ha accertato che la richiesta di fallimento è stata presentata anche dal Pubblico Ministero, in aggiunta con quella proposta dal Fallimento Foodital srl, e che tale concorrente istanza avesse determinato l’assorbimento della questione relativa alla legittimazione del creditore salvo poi nello sviluppo del percorso motivazionale riconoscere la sussistenza anche della legittimazione Fallimento Foodital srl. 2.2 La ricorrente non ha censurato la prima autonoma e distinta ratio decidendisufficiente, da sola, a sorreggere la decisione. 3 Il terzo motivo è, all’evidenza, inammissibile. 3.1 La Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza i dati emersi dall’informativa della Guardia di Finanza, le dichiarazioni dell’amministratore giudiziario, l’inesigibilità del credito verso la società Marford srl, l’impossibilità di un finanziamento da parte del socio ed, infine, il netto squilibrio tra l’attivo realizzato (€ 18.859,01) e il passivo accertato (oltre un milione di Euro). 3.2 Orbene, l'accertamento del possesso della qualità d'imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d'insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr.
Cass 7252/2014, 4784/2005 e 2107/1995). 3.3 Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si èlimitata ad una generica contestazione degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza. 4 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla parte costituita che si liquidano in € 5.700,di cui € 200 per spese , oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove do