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Decreto — n. 11295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, Alessandro Palermo, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs totaling €3,000 plus statutory fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation judgment and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal court proposal termination forty day deadline extinction of proceedings legal costs award mancato versamento dell'anticipo spese rinuncia al dibattimento orale contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1709/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
1709/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17223/2023 R.G. proposto da: PALERMO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA GIUSEPPE LA FARINA N. 3 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FALGARES GIULIO (FLGGLI75R15G273W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CAPRINO GAETANO (CPRGTN43S19A766P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1709/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma