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Decreto — n. 11294/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 11294/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Messina, did not act within the deadline, while the respondent, Special Gardant, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal appeal forty day deadline procedural extinction settlement proposal litigation costs allocation rimborso delle spese condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
229/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
229/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13134/2023 R.G. proposto da: MANGIARACINA NINO, MANGIARACINA ERIKA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in TRAPANI VIA DEGLI IRIS 1 (PAL. VIRGILIO) DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MESSINA LUIGI GIACOMO (MSSLGC67L25D423I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SPECIAL GARDANT S.P.A. N.Q. DI MANDATARIA CON RAPPPRESENTANZA DI RIVIERA NPL S.R.L., elettivamente domiciliato in MARSALA VIALE WHITAKER 19 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato TRAPANI FRANCESCO (TRPFNC66M15E974Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CREDITO FONDIARIO S.P.A., BANCA CARIGE SPA -intimati- avverso la SENTENZA n. 229/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis