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Decreto — n. 11293/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 11293/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, representing Arnone Ortofrutta di Arnone, did not act within the timeframe, while the respondent, Unicredit SpA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a deemed waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal forty day period procedural extinction cassation appeal costs allocation dazione in pagamento compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
756/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
756/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13628/2023 R.G. proposto da: ARNONE ORTOFRUTTA DI ARNONE ROBERTO C SNC, ARNONE GIOACCHINO, elettivamente domiciliati in BRESCIA via Solferino, presso lo studio dell’avvocato ZILETTI ANDREA (ZLTNDR81C23D150Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIPOLLA LUCIANA (CPLLCN69E65F205Y), PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W), TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), ROMEO CHRISTIAN (RMOCRS73L14A794Y), DAMINELLI SIMONA (DMNSMN75S70F205X) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 756/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R