Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tombola Costruzioni S.r.l., had not responded to the court's proposal for case termination, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16704/2023R.G. proposto da: TOMBOLA COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA TOMMASEO, presso lo studio dell’avvocato DORO GIANLUCA (DROGLC63D10H823F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORETTO VERONICA (FRTVNC73E61G224O) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in PADOVA GALLERIA DEI BORROMEO, presso lo studio dell’avvocato SORGATO DANIELA (SRGDNL74A66B563S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 936/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 26/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro