Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Dr. Dragoni, had not requested a decision on the proposal submitted by the opposing party, Phoenix Asset Management. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23007/2023 R.G. proposto da: FILIPPI MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 134, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI FEDERICO (DRSFRC80T12H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato DRAGONI BENEDETTA (DRGBDT80T57D150A) -ricorrente- contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI TIBERIUS SPV SRL, elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA VIA SCHIAVONETTI, presso lo studio dell’avvocato MAIOLINO GIUSEPPE (MLNGPP70P19A703J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1798/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 12/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in