Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Bruno Teodoro, did not request a decision on the termination proposal, while the respondent, Unicredit SpA, argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22377/2023 R.G. proposto da: BRUNO TEODORO, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA BASTIONI N. 9 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DE FELICE FRANCESCO PAOLO ELIO (DFLFNC47L25L331V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO (CRTNRC66A01F158G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 663/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MESSINA il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma