Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, representing a woodworking business, did not act within the timeframe, while the opposing party, Intesa Sanpaolo, contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21713/2023 R.G. proposto da: FALEGNAMERIA F.LLI BIONDINI DI BIONDINI LUCA C. S.N.C., BIONDINI CARLO, BIONDINI LUCA, BIONDINI LUCIANO, elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA BARTOLO 10, presso lo studio dell’avvocato CAFORIO GIUSEPPE (CFRGPP65L05E471V) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in FOLIGNO PIAZZA XX SETTEMBRE 7, presso lo studio dell’avvocato GALLIGARI MARIA GIOVANNA (GLLMGV51P56D653P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 616/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PERUGIA il 12/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,