Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, had submitted a proposal for judgment definition but remained silent for the required duration. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. No ruling on costs was made as the opposing party did not engage in defensive activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19978/2023 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in FERMO VIALE DELLA CARRIERA N. 133 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CRAIA VILLEADO (CRAVLD55E06F501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTANDREA ADRIANA, SILENZI ALESSANDRO -intimati- avverso la SENTENZA n. 395/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ANCONA il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/0