Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing multiple parties, had not requested a decision on the termination proposal despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20030/2023 R.G. proposto da: CIBERNETICA.IT SRL, RUBELLI LORETTA, elettivamente domiciliati in CIVIDATE CAMUNO VIA BORGO OLCESE 144, presso lo studio dell’avvocato RIVADOSSI LOREDANA (RVDLDN69L44D251R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato GRILLO CORRADO (GRLCRD72R21H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORIZIO MARCO (RZOMRC66D24B157Y) -controricorrente- nonché contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 73,, presso lo studio dell’avvocato GRATTERI LUCA (GRTLCU68B23D976E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro LUZZATI POP NPLS 2021 SRL -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2023 emessa da CORTE D'APPELLO BRESCIA il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co