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Decreto — n. 11279/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by counsel, did not request a decision on the termination proposal, while the opposing party and the public prosecutor had previously submitted their positions. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the right to continue the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit 40 days waiver of appeal rights litigation costs allocation anticipi delle spese condanna al pagamento pecuniario pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1053/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
1053/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19655/2023 R.G. proposto da: LA FICARA EDOARDO MARIA GIOVANNI, LA FICARA MARIA ROSARIA CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA (GNCNCL63E10B354J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO S.P.A. (GIÀ SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA LGT ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. -intimato- avverso la SENTENZA n. 1053/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis