Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Antonio and Erminia Caccese, did not act within the timeframe, while the respondent, Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18057/2023 R.G. proposto da: CACCESE ANTONIO, CACCESE ERMINIA, elettivamente domiciliati in ARIANO IRPINO VIA XXV APRILE N.17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LAZAZZERA ALESSIO (LZZLSS59L09A489W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TERRAZZANO GIOVANNI ANTONIO (TRRGNN62H06E206V) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2640/2023 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 09/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro