Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Ignazio Ardagna, did not respond to the court's proposal to define the judgment, while the respondents, Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo and BCC Gestione Crediti, sought the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15065/2023 R.G. proposto da: MISURACA FILIPPO, MISURACA PIETRO, elettivamente domiciliati in TRAPANI G. MARIA COTTONE N. 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ARDAGNA IGNAZIO (RDGGNZ75R05D423L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDO TEMPORANEO DEL CREDITO COOPERATIVO, BCC GESTIONE CREDITI SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONGIORNO ROBERTA (BNGRRT65C53G273E) -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 754/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 17/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma