Cassation court allows bankruptcy trustee's appeal, quashing lower court decree for procedural violations and contradictory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe bankruptcy trustee appealed a lower court decree that partially admitted a creditor's claim while rejecting evidence regarding prior years. The court found the lower court violated procedural rules by relying on unoffered testimony and committed an insurmountable contradiction by rejecting a claim after dismissing the opposing party's proof request. Consequently, the cassation court accepted the appeal, quashed the contested decree, and remanded the case for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, comma 1°, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: The court of first instance violates procedural law if it bases its decision on evidence never offered by the parties or if its reasoning contradicts itself by rejecting a claim after dismissing the opposing party's proof request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15570-2022 proposto da: FALLIMENTO MOBI S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GIAMMARIOLI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CASADEI GIULIETTA; -intimata - avverso il DECRETO N. 957/2022 del T R IBUNALE DI FIRENZE, depositato in data 13/5/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Giulietta Casadei ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della società Mobi s.r.l. (dichiarato con sentenza del 29/11/2019) per il credito complessivo pari a €.24.583,13 in ragione delle prestazioni di consulenza e amministrazione del personale svolte su incarico della stessa tra il mese di gennaio del 2017 al mese di giugno del 2019.Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 1.2.
Il giudice delegato ha ammesso “ il credito in privilegio ex art. 2751 bis n° 2 c.c. … per le prestazioni svolte nel periodo gennaio-marzo 2019” e “…per le prestazioni svolte nel periodo aprile-data del fallimento”, ritenendo che “ g li ulteriori crediti richiesti per gli anni 2017 e 2018 devono considerarsi insussistenti in quanto la consulenza del lavoro della società Mobi Srl risultava affidata allo Studio Arcadia Sas, poi trasformato in Studio Arcadia Srl.”. 1.3. Giulietta Casadei ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo di ammettere il credito al passivo del fallimento“… per le attività svolte dal mese di gennaio 2017 al mese di marzo 2019 e …per le attività svolte dal mese di aprile al mese di giugno 2019”. 1.4.
Il Fallimento ha resistito all’opposizionechiedendone il rigetto. 1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha parzialmente accolto l’opposizione. 1.6. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver rilevato che il Fallimento: - non aveva c ontestato l’effettivo svolgimento dell’attività professionale, né la congruità del compenso; -non aveva provato l’unica eccezione sollevata, e cioè lo svolgimento di tali prestazioni da parte dello Studio Arcadia; haritenuto che il credito dell’opponente doveva essere ammesso al passivo del fallimento, con il privilegio limitatamente agli ultimi due anni antecedenti alla cessazione dell’incarico, e cioè dal luglio 2017. 1.7.
Il Fallimento della società MOBI s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il14/6/2022, illustrato da breve memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del d ecreto del tribunale, comunicato, come da relazione depositata unitamente al ricorso, in data 16/5/2022.Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 1.8. Giulietta Casadei è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c .p.c. , ha censurato il decreto impugnato per non avere il tribunale ammesso la prova per testi richiesta dal Fallimento opposto, che verteva su un fatto decisivo della controversia, ovvero sull’accertamento del fatto che la consulenza del lavoro e l’amministrazione del personale non era stata svolta dall’opponente ma dallo Studio Arcadia s.a.s.. 2.2.
Il Fallimento, infatti, nella sua memoria di costituzione e risposta, aveva espressamente contestato la pretesa creditoria azionata dall’opponente per gli anni 2017 e 2018,sul rilievo che le prestazioni per la consulenza del lavoro e l’amministrazione del personale erano state svolte dallo Studio Arcadia, di cui, peraltro, l’opponente era ed è socia al 50% , deducendo, a supporto di tale deduzione, l’ammissione di prova per testi sul fatto che “negli anni 2017 e 2018 le attività di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro in favore della Mobi S.r.l. sono state svolte dallo Studio Arcadia S.a.s. di Marlazzi Elisa C., nelle persone della Sig.ra Elisa Marlazzi e Laura Vannucci, a cui Lei si rivolgeva per le varie necessità, tra cui, a titolo esemplificativo, la comunicazione dei nominativi del personale da assumere, la comunicazione delle presenze e delle retribuzioni mensili”. 2.3.
Il t ribunale , per contro, non ha ammesso la suindicata prova per testi, ritenendola irrilevante, imputando, però, al Fallimento di non aver provato lo svolgimento delle prestazioni da parte dello Studio Arcadia.Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 2.4. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111 e 132 Cost., dell’art. 99 l.fall. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il tribunale, da un lato, non ha ammesso la prova per testi richiesta dal Fallimento opposto nella memoria di costituzione e risposta, impedendo aquest’ultimo di adempiere al proprio onere probatorio, mentre, dall’altro lat o , ha esclusoche il Fallimento avesse assolto l’onere probatorio che gli competeva, pervenendo così ad una decisione palesemente illogica e contraddittoria. 2.5.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto che il Fallimento non aveva “provato l’unica eccezione da essa proposta e cioè lo svolgimento delle prestazioni da parte dello Studio Arcadia”, quando è stato proprio il tribunale che, non avendo ammesso, sempre senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie richieste, ha impedito al Fallimento di dare la prova dell’eccezione proposta. 2.6. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 111, 113 e 132 Cost. nonché dell’art. 99 l.fall., in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato perché non sorretto da alcuna motivazione circa la mancata ammissione della prova per testi richiesta dal Fallimento opposto nella memoria di costituzione e risposta e, come tale, viziato, per error in procedendo,in ragione delle considerazioni ivi espresse in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del Fallimento, da una palese ed irriducibile contraddittorietà con la conseguente violazione non solo del sesto comma dell’art. 111 Cost., in forza del quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, ma anche della disposizione fissata dal Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 penultimo comma dell’art. 99 l.fall., che prescrive espressamente che il collegio deve provvedere sull’opposizione allo stato passivo con decreto motivato. 2.7.
Con il quarto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnatonella parte in cui il tribunale ha sostenuto che il Fallimento opposto non avrebbe contestato la congruità del compenso richiesto dall’opponente , senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il Fall imento opposto avevaa più riprese contestato la misura della somma richiesta e la mancata prova delle prestazioni svolte, come emerge sia dalla memoria di costituzione e risposta (dove aveva sostenuto che “non vi è alcuna prova dell’esistenza di un rapporto professionale tra la Mobi S.r.l. e la Dott.ssa Giulietta Casadei, in proprio, quale libero professionista, né di un compenso concordato.
Inoltre, non vi è alcuna prova che la Dott.ssa Giulietta Casadei abbia svolto personalmente le prestazioni di cui rivendica il pagamento per gli anni 2017 e 2018. Pertanto, nessun compenso può essere riconosciuto in favore della Dott.ssa Giulietta Casadei per gli anni 2017 e 2018, tanto meno nella misura richiesta”), sia dalla memoria di replica (dove aveva ribadito che “non vi è alcuna prova che la Dott.ssa Giulietta Casadei abbia svolto personalmente le prestazioni di cui ha rivendicato il pagamento per gli anni 2017 e 2018, pertanto il presunto credito di controparte deve ritenersi contestato integralmente, tanto nell’an che nel quantum”). 2.8.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 2.9. Il tribunale, infatti, in accoglimento dell’opposizione proposta, ha ammesso Giulietta Casadei allo stato passivo del Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 fallimento della società Mobi s.r.l. per il credito maturato dalla stessa in ragione delle prestazioni di consulenza e amministrazione del personale svolte su incarico della stessa tra il mese di gennaio del 2017 al mese di giugno del 2019, ivi comprese, dunque, quelle asseritamente eseguite negli anni 2017 e 2018, sul rilievo che, il Fallimentoopposto: - non aveva contestato l’effettivo svolgimento dell’attività professionale da parte dell’opponente per gli anni 2017 e 2018; - non aveva provato che, in tali anni, “la consulenza del lavoro della società Mobi Srl risultava affidata allo Studio Arcadia Sas, poi trasformato in Studio Arcadia Srl”. 2.10.
Il tribunale, tuttavia, così facendo, non ha considerato che il Fallimento, nella memoria di costituzione e risposta, aveva, tra l’altro, espressamente eccepito che “non vi è alcuna prova che la Dott.ssa Giulietta Casadei abbia svolto personalmente le prestazioni di cui rivendica il pagamento per gli anni 2017 e 2018”, per cui “nessun compenso può essere riconosciuto in favore della Dott.ssa Giulietta Casadei per gli anni 2017 e 2018”),ed aveva chiesto l’ammissione di prova per testi sul fatto che “negli anni 2017 e 2018 le attività di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro in favore della Mobi S.r.l. sono state svolte dallo Studio Arcadia S.a.s. … a cui Lei si rivolgeva per le v arie necessità, tra cui, a titolo esemplificativo, la comunicazione dei nominativi del personale da assumere, la comunicazione delle presenze e delle retribuzioni mensili”. 2.11.
Il decreto impugnato, pertanto: - a) l ì dove ha sostenuto che il Fallimento non aveva contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte dell’opponente anche negli anni 2017 e 2018, risulta, evidentemente, viziato per violazione dell’art. 115, comma 1°, c.p.c., in forza del quale il Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 giudice deve giudicare (solo) sulla base delle prove (compresa la mancata contestazione specifica dei fatti ex adverso dedotti) ritualmente offerte dalle parti o dallo stesso acquisite e, dunque, vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187 del 2022;
Cass.n. 9507 del 2023, in motiv.): la norma, infatti, quando impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati, rende censurabile non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri ufficiosi che gli sono riconosciuti), ma rende altres̀ censurabile in sede di legittimit à la sentenza nella quale il giudice di merito abbia, come nel caso in esame, utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito (Cass. n. 37382 del 2022, in motiv.); - b) lì dove ha ritenuto che la prova testimoniale (invocata sul fatto che, in realtà, “negli anni 2017 e 2018 le attività di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro in favore della Mobi S.r.l. sono state svolte dallo Studio Arcadia S.a.s. di Marlazzi Elisa C.”) era irrilevante e poi ha respinto la relativa eccezione del Fallimento sul rilievo che il fatto a tal fine dedotto (e cioè, appunto, che la prestazione invocata dall’opponente era stata, in realtà, svolta da terzi) non era stato provato, è viziato per insanabile contraddittorietà della motivazione resa in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta: lamotivazione, infatti, deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “ minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non Ric. 2022n. 15570 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 inammissibile di prova(Cass. n. 26538 del 2017;
Cass. n. 2980 del 2023).
3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, nei limiti esposti in motivazione, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinv