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Ordinanza — n. 11263/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes bankruptcy court ruling for failure to examine all legal issues regarding creditor's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision rejecting a creditor's claim in a bankruptcy proceeding. The lower court had partially admitted the claim but failed to address specific legal arguments regarding the validity of the debt and the admissibility of supplementary requests. The court ruled that by omitting to examine these contested legal questions, the lower court committed a defect in reasoning rather than a procedural nullity.

Regesto Legislator

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Art. 93, 98, 99 l.fall.; Art. 360 c.p.c., n. 5: When a judge rules on a claim but fails to examine specific legal issues raised by the opponent, the defect constitutes a flaw in reasoning subject to cassation under Art. 360 c.p.c., n. 5, rather than a nullity under n. 4.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings defect in reasoning omission of legal issues cassation review creditor's claim partial admission mutatio libelli cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 93 l.fall.
Art. 98 l.fall.
Art. 99 l.fall.
Art. 360 c.p.c., n. 3
3 e 4 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr.
Art. 360 c.p.c., n. 4
3 e 4 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr.
Art. 360 c.p.c., n. 5
4, laddove, invece, se il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt.
Art. 2755 c.c.
51,42 e 44 l.fall, all’art. 2755 c.c. , agli artt.
DM 127/2004
DM 55/2014
violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l . fall. , del dm 55/2014 art. 1 e 28, in relazione all’art. 360 1° nr. 3 cpc, per avere i giudici dell’opposizione erroneamente qualificato nuova la domanda di rideterminazione dei compensi secondo le tariffe di cui al d.m 55/2014.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 239/2018 proposto da Altobella Cattani , elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 52, rappresentata e difesa in proprio; - ricorrente - contro Fallimento SAIS spa, elettivamente domiciliato in Roma via Filippo Corridoni 23, presso lo studio dell’avv. Lucia Fantozzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti, controricorrente avverso il decreto nr 720/2017 depositato in data 23/11/2017 dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA 1 L’avv. Altobella Cattani depositò domanda di ammissione al passivo del Fallimento SAIS spadel proprio credito per complessive € 22.053,62, in collocazione privilegiata ex art 2751 bis nr. 2 e 2755 c.c., per prestazioni professionali rese in favore della società in bonis; il G.D. dichiarò esecutivo lo stato passivo ammettendo il legale, in via privilegiata, per la minor somma di € 14.396,63; sull’impugnazione della Cattani, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, non avendo la ricorrente adempiuto all’onere della prova del maggior credito, rispetto a quello ammesso, di complessive € 7.657,00. 2 In particolare, i giudici capitolini evidenziavano che, con riferimento al credito di € 5.172, la stessa opponente aveva dichiarato di aver assistito, nella procedura esecutiva promossa da CA.RI.RI, non la fallenda, ma i soci della stessa che avevano subito il pignoramento delle quote della società SAIS spa, mentre, per la residua voce di € 2.484,30, la domanda si fondava su atti, relativi alla procedura esecutiva incardinata da Angelini srl, non muniti di prova certa opponibile al fallimento. 2.1 Rilevava, infine, il Tribunale di Roma l’inammissibilità della richiesta di maggiori compensi e degli interessi moratori non domandati con l’insinuazione. 3 Altobella Cattani ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 I motivi del ricorso possono così essere riassunti: 1). violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 nr. 3 e 4 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nel ritenere il difetto di prova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali quando invece la ragione dell’esclusione parziale del credito, per essere stata l’attività professionale somministrata in favore di più soggetti, presupponeva l’avvenuto svolgimento della prestazione d’opera intellettuale con conseguente formazione del giudicato endofallimentare sul punto, non essendovi stata specifica impugnazione da parte del curatore della statuizione di parziale ammissione;

2) nullità del decreto, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 51,42 e 44 l.fall, all’art. 2755 c.c. , agli artt. 2 e seguenti del DM 127/2004 ed all’art 28 DM 55/2014 ; il Tribunale, a dire della ricorrente, avendo aderito al rilievo della curatela secondo cui l’attività era stata prestata in favore di un soggetto diverso, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i motivi formulati dall’opponente riguardanti la natura dell’attività professionale compiuta al fine di salvaguardare, indirettamente, il capitale sociale della società; il Collegio non si sarebbe pronunciato, con riferimento al credito alla domanda di ammissione al passivo per il diverso credito di € 2.457, sulle difese relative ai criteri di liquidazione delle spese;

3) nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., motivazione inesistente e/o apparente in relazione all’art. 132 co. 2 nr. 4 cpc, art. 115 cpc e artt. 93, 98 e 99 l.fall., con riferimento al d.m 55/2014 ed alla legge 231/2002, per avere il Tribunale errato nel ritenere nuova la domanda di interessi moratori essendo la stessa già contenuta nella domanda di ammissione al passivo. Il decreto avrebbe, inoltre, laconicamente motivato l’esclusione sia della domanda di maggior credito risultante dall’applicazione del d.m.55/2014 sia degli interessi moratori; apparente sarebbe la motivazione sul riconoscimento di Iva e Cap ed inesistente, infine, sarebbe la motivazione sulle richieste istruttorie;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc, per omessa valutazione diun fatto decisivo per il giudizio, costituito dal giudicato endofallimentare formatosi sulla prova delle prestazioni professionali per mancanza di un’autonoma impugnazione del curatore;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l . fall. , del dm 55/2014 art. 1 e 28, in relazione all’art. 360 1° nr. 3 cpc, per avere i giudici dell’opposizione erroneamente qualificato nuova la domanda di rideterminazione dei compensi secondo le tariffe di cui al d.m 55/2014.

2. Il primo e il quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione, sono fondati per quanto di ragione. 2.1 Va opportunamente precisato che le censure investono la decisione sulla voce di credito di € 2.484,30 per l’attività professionale svolta nella procedura esecutiva promossa da Angelini srl nei confronti della SAIS spain bonis. 2.2 Sostiene la ricorrente che, non avendo il Fallimento impugnato la decisione del G.D di parziale ammissione del credito e non avendo il curatore in sede di verifica dello stato passivo sollevato alcuna eccezione in merito all’attività asseritamente svolta dal professionista, si era ormai formato il giudicato sull’an debeatur che precludeva alla curatela la possibilità di contestare nel giudizio di opposizione l’avvenuta esecuzione della prestazione. 2.3 In effetti, risulta dall’impugnato provvedimento del Tribunale nonché dalla motivazione del decreto ex art. 96 l.fall., riportata nel corpo del ricorso, che il G.D, in relazione alla prestazione professionale resa nella procedura esecutiva incardinata da Angelini geom.

Adriano srl , abbia ammesso il credito nella misura del 50% in quanto si trattava di prestazione erogata anche in favoredi altro patrocinato, l’Ippodromo Tor di Valle srl, così implicitamente accertando l’esecuzioneda parte dell’avv. Cattani dell’attività legale difensiva. In difetto di autonoma, tempestiva impugnazione del curatore, sulla questione dell’avvenuto svolgimento dell’incarico si è formato il giudicato implicito endofallimentare, sicché era precluso al tribunale di sindacare se l’opponente avesse fornito prova della sussistenza del credito ammesso In altre parole, l'avvenuta ammissione allo stato passivo del credito dell'opponente (riconosciuto nell'an e ridotto perché la prestazione era stata resa in favore di più clienti) precludeva al curatore, che non aveva impugnato il provvedimento del G.D., di sollevare in giudizio la questione del difetto di prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, ormai coperta da giudicato endofallimentare (cfr.

Cass. nr.18591/2023e 9928/2018) . 3.Il secondo motivo è infondato. 3.1 Come da insegnamento costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n.21195/3014 e 7653/2012), il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciatoex art. 112 cod. proc. civ.,ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto.

Solo se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per « error in procedendo», censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, laddove, invece, se il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. 3.2 Nel caso di specie, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso e dall ’ impugnat o decreto , il Tribunale si è pronunciato su entrambe le voci di credito la cui mancata ammissione, come si è dato conto con la disamina del primo motivo di ricorso, è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente che è ritenuta fondata con riferimento al credito per prestazione professionale resa nella procedura esecutiva incardinata da Angelini geom.Adriano srl.

4. Il terzo motivo non merita accoglimento, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici circondariali:

i) hanno ritenuto che le richieste, formulate in via subordinata, del maggior credito e degli interessi moratori ex d.lvo 231/2002, non domandati con l’insinuazione, fossero inammissibili rappresentando una violazione del divieto generale di mutatio libelli. La ricorrente, per contro, assume di aver chiesto gli interessi nell’atto di insinuazione, che tuttavia non viene riportato per estratto, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del motivo; ii) hanno illustrato le ragioni dell’esclusioni di Iva e Cap attribuendola alla mancata emissione della fattura; iii) hanno dato atto del rigetto delle istanze istruttorie che, peraltro, non sono state trascritte nel ricorso. 5 Il quinto motivo è anch’esso infondato,in quanto con la domanda subordinata la ricorrente ha maggiorato e modificato il petitum con conseguente violazione del principio di mutatio libelli. 5.1 Sovviene sul punto l’insegnamento di questa Corte secondo il quale «nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dallaL.Fall., art. 99 sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, senza che possa trovare applicazione il principio dell'ammissibilità, nel giudizio di primo grado, entro il primo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, della mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio» (cfr.

Cass.6279/2022). 6.Conclusivamente, in accoglimento del primo e del quarto motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione , per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti e