Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The parties involved were Rossi and Sinigaglia against Amco, Intesa San Paolo, and Veneto Banca. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellants to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10859/2023 R.G. proposto da: ROSSI MICHELA, SINIGAGLIA GIORGIA, SINIGAGLIA MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MELONI MASSIMO (MLNMSM58E14M082V) -ricorrenti- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in TREVISO VIA MANIN 37-A, presso lo studio dell’avvocato MUNARI LAURA (MNRLRA66B51L407R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in TREVISO VIA MANIN, presso lo studio dell’avvocato MUNARI LAURA (MNRLRA66B51L407R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro VENETO BANCA SPA IN LCA -intimato- avverso la SENTENZA n. 331/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così