Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, did not act within this timeframe, while the respondent, Edilgarba Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case termination within forty days results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7967/2023 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO Via Senato, presso lo studio dell’avvocato ARLENGHI MARIA MADDALENA (RLNMMD61B48L872X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDILGARBA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Paolo Bajardo -controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3102/2022 depositata il 04/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom