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Ordinanza — n. 11163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal of the lawsuit under civil procedure code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Medical Dental Division SRL extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit. Although the underlying dispute involved a €200,000 arbitration award regarding 2005 intent letters, the procedural outcome hinged solely on the appellant's voluntary renunciation. The court applied the relevant civil procedure code articles to confirm that the withdrawal was effective even without notification to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A party's withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the judgment becomes final upon the filing of the withdrawal act.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure voluntary renunciation civil procedure code assunzione delle spese dentarie lodo convenzione arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 cod. proc. civ.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 29.2.2024, il difensore di parte ricorrente, munito di procura, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso a mente dell'art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
149, la rinuncia deve intendersi perfezionata anche in difetto di notificazione o di visto delle controparti e che si possa perciò dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.,liquidandosi le spese in favore del procuratore antistatario delle controparti come da dispositivo.
art. 390 cod. proc. civ
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 29.2.2024, il difensore di parte ricorrente, munito di procura, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
149, la rinuncia deve intendersi perfezionata anche in difetto di notificazione o di visto delle controparti e che si possa perciò dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.,liquidandosi le spese in favore del procuratore antistatario delle controparti come da dispositivo.
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Testo completo

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso15365/2022 proposto da: MEDICAL DENTAL DIVISION SRL, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoSalvatore Giordano - ricorrente - contro CALIFANO BERNARDO, CRISCUOLO ANTONELLA, CROCE FILOMENA, MARRAZZO VINCENZO, domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Marrazzo -controricorrenti – nonchécontro RG 15365/22 Medical-Califano Est. Cons. Marulli CROCE EMANUELE, CROCE ANTONINO, CROMAR SRL, SISSIO LUCREZIA MARIA, CRISCUOLO ANTONIO, PEPE RAFFAELE, GENTILE VITTORIA, TORTORA EMMA, CALIFANO UMBERTO, CALIFANO VALERIA -intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 725/2022 depositata il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 5/03/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta dalla Medical Dental Division s.r.l. avverso il lodo arbitrale che ne aveva pronunciato la condanna al pagamento in favore delle controparti della somma di € 200.000,00 in relazione agli accordi oggetto della lettera di intenti in data 26.7.2005;

3. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente.

4. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 29.2.2024, il difensore di parte ricorrente, munito di procura, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.

5. Ritenuto, pertanto, che, applicandosi ratione temporis l'art. 390, comma 2, cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la rinuncia deve intendersi perfezionata anche in difetto di notificazione o di visto delle controparti e che si possa perciò dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.,liquidandosi le spese in favore del procuratore antistatario delle controparti come da dispositivo. RG 15365/22 Medical-Califano Est. Cons. Marulli

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del procuratore antistatario della parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno5.03.2024. Il Presidente Umberto L.C.G. Scotti