Italian Court of Cassation allows detention revocation due to failure to inform migrant of asylum rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Hamdi Hazem's appeal against the Peace Judge's confirmation of his detention at a repatriation center. The migrant argued that the underlying deportation order was illegal because he was never informed of his right to international protection, a requirement he claimed was not met despite the presence of a language mediator. The court found the lower court's reliance on a 'notice sheet' insufficient to prove compliance with EU Directive 2013/32/UE, as it failed to verify the actual comprehension of the information provided. Consequently, the detention was deemed invalid, and the order was quashed without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, c. 5, D.Lgs. 286/1998; Direttiva 2013/32/UE: The court must verify the actual fulfillment of informational obligations regarding asylum rights; mere presence of a mediator or a notice sheet is insufficient if the content and language comprehension are not substantiated.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10727/2023 R.G. proposto da : HAMDI HAZEM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, N. 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI TORINO -intimati- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di TORINO n. 14759/2022depositata il 07/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE: 1.- Il Giudice di Pace di Torino con provvedimento in data 7 novembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 14759/2022, convalidò il trattenimento di HAMDI Hazem, nato in Tunisia, il 28 aprile 1996, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino. Il Giudice di Pace così statuì «ha carta d’identità tunisina, non ha famiglia in Italia, che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art.14, pericolo di fuga, convalida oil provvedimento del Questore di Agrigento emesso oil 4.11.2022.» Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, notificato il 5 maggio 2023, illustrato con memoria. il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono rimasti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Il ricorrente ha premesso che il 4 novembre 2022 aveva ricevuto, presso la Questura di Agrigento, la notifica di un decreto di respingimento in quanto “fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera […] essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso”; che egli era quindi oggetto di un contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva condotto il medesimo 4 novembre 2022; che il 5 novembre 2022 il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza al 7 novembre 2022. 3.-Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10 ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE; la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto: la mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale Il ricorrente espone di essersi opposto alla richiesta di convalida del trattenimento deducendo la manifesta illegittimità del decreto di respingimento, in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia e che il Giudice di Pace aveva respinto l’argomento riferendo quanto segue nel verbale di udienza “visto il foglio notizie del 29.10.2022 sottoscritto dal trattenuto, dall’operatore e dal mediatore linguistico, con scritte anche in arabo”. 4.- Il motivo di ricorso è fondato e va accolto laddove lamenta la violazione degli obblighi informativi. 5.- Nel caso in esame trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.
Invero, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (Cass.n. 32070/2023). 6.-Ebbene, la fattispecie in esame è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del precedente, ora ricordato.
E infatti il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente senza entrare nel merito della questione e dopo avere verbalizzato che il foglio notizie risultava redatto anche in arabo e con la partecipazione del mediatore linguistico: da ciò si evince che nulla di quanto indicato da questa Corte, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta eseguito nella specie. 7.- Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 8.-Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e cassa il provv