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Ordinanza — n. 11120/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention extension citing concrete evidence of repatriation organization needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11120/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Michael Obi's cassation appeal against a lower court's decision to extend his detention at a repatriation center. The applicant argued the extension lacked sufficient proof of identification difficulties or repatriation necessities, claiming the administrative authority's reasoning was generic and constitutionally insufficient. The court upheld the lower court's finding that the immigration office provided concrete elements justifying the extension for organizing repatriation operations, thereby rejecting the claim of inadequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998; Art. 13 Cost.: The extension of detention for foreign nationals at repatriation centers is lawful when supported by concrete evidence of identification difficulties or the necessity to organize repatriation operations, rejecting appeals based on generic administrative assertions.

Parole chiave

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detention extension foreign nationals repatriation operations identification difficulties cassation appeal administrative motivation constitutional rights domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
L'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni:
Art. 13 Cost.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 13 Cost

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16517/2023 R.G. proposto da : OBI MICHAEL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO N 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE (VNCLNN74T24L477G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE (MRNGPP66A09G942C), -ricorrente- contro QUESTURA DI POTENZA - UFFICIO IMMIGRAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende, -resistente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che l o rappresenta e difende , -resistente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE MELFI n. 259/2023 depositata il30/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza del 30/6/2023, ha convalidato, su richiesta della Questura di Potenza, la proroga di ulteriori trenta giorni del trattenimento presso il CPR Palazzo San Gervasio (finalizzato all’esecuzione dell’espulsione in ottemperanza di decreto prefettizio del 29/1/2020) di Obi Michael, cittadino nigeriano, avendo rilevato che la Questura aveva fornito prova del «piano volo» con riferimento al trattenuto e con indicazione della data del rimpatrio Avverso la suddetta pronuncia Obi Michael propone ricorso per cassazione, notificato il 19/7/2023, affidato a un motivo, nei confronti di Questura Potenza e Ministero dell’Interno (che non svolgono difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., nonché falsa ed erronea applicazione degli artt.13 e 14 d.lgs. 286/1998, 24 e 111 Cost., lamentando che la richiesta di terza proroga del trattenimento da parte della Questura era generica e contraddittoria e non sorretta da prova di gravi difficoltà di identificazione del trattenuto o diretta all’acquisizione di documenti di viaggio e che la motivazione del provvedimento impugnato (utilizzando un modulo prestampato con crocette per barrare le varie ipotesi) inferiore al minimo costituzionale. 2.L’unica censura è infondata.

L'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni:

a) l'una dettata dalle «gravi difficolt̀ » nell'accertamento della identit ̀ e nazionalit̀ , evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima «qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»;

b) l'altra dalla necessit̀ « di organizzare le operazioni di rimpatrio». La norma è diretta a regolare l'attivit ̀ esecutiva di un provvedimento di espulsione, gì adottato e convalidato. Vero che questa Corte (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022; Cass.610/2022) ha rilevato che «In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio» (nella specie, si è cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione).

Nella specie, tuttavia, il giudice di pace ha dato atto che la Questura aveva fornito elementi concreti che consentivano di ritenere probabile che l’ulteriore proroga fosse necessaria «al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio» (in conformità al disposto del comma 5 dell’art.14 T.U.I.). La motivazione non può ritenersi apparente (Cass. Sez.Un.22232/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attivit̀ difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove d