Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of opposing party and non-decisive factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposing party was not constituted and the cited grounds failed to meet legal thresholds. The appellant argued the lower court ignored his family's high income, but the court found this argument non-decisive since the primary reason for rejection remained unchallenged. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the evidentiary disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: The appeal is inadmissible if the opposing party is not constituted or if the alleged defects in motivation do not constitute a violation of the constitutional minimum or concern non-decisive facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15789/2023 R.G. proposto da : HUSSAIN RAFAQAT, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGLIOTTI DANIELA (VGLDNL73C59A290Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2033/2023 depositata il20/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Il ricorrente ha presentato istanza per il nulla osta al ricongiungimento familiare, respinta dalla Prefettura, che ha ritenuto non attendibili i dati sul requisito reddituale, poiché la persona indicata come datore di lavoro non ha reddito sufficiente a corrispondergli la dichiarata retribuzione.
Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale di Milano, che lo ha respinto, rilevando che anche non è stata provata la percezione da parte del ricorrente di una retribuzione mensile pari ad euro 850,00, e che in ogni caso in assenza di qualsivoglia informazione sulla composizione del nucleo familiare convivente, appare superfluo appare lo scrutinio circa la correttezza della valutazione operata dall’Amministrazione in merito all’insufficienza dei redditi percepiti dal datore di lavoro del ricorrente. Il ricorrente ha propo sto appello , evidenziando che i dati sul requisito reddituale sono attendibili, poiché egli è alle dipendenze di una persona il cui nucleo -composto dal datore di lavoro e dal di lui fratello- ha complessivamente un reddito molto più alto di quello indicato della Prefettura.
La Corte d'appello ha confermato la decisione , richiamando le valutazioni già rese dal Tribunale di Milano e rilevando che sulle affermazioni reddituali dell’appellante pesano i gravi dubbi di effettività e che le difese in merito non sono adeguatamente documentate. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a due motivi; non costituita la controparte. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la sentenza impugnata si riporta per relationem alle motivazioni dell’ordinanza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame ed è quindi viziata per motivazione apparente.
Il ricorrente osserva che la Corte d’Appello di Milano, alla luce della documentazione reddituale prodotta, sarebbe stata tenuta a motivare e/o argomentare la ragioni per la quale il nucleo familiare del datore di lavoro, non avesse una sufficiente capacità reddituale per retribuire il ricorrente, invece si è attenuta generiche considerazioni a richiamare quanto già esposto dal giudice di primo grado. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo; nella specie, la Corte d’Appello di Milano avrebbeomesso considerare le dichiarazione reddituali, relativ e agli anni di imposta 2019-2020-2021-2021 del nucleo familiare del datore di lavoro, che è composto anche dal fratello e, quindi, di considerare il reddito complessivo del suddetto nucleo familiare, che consentono il mantenimento del rapporto di lavoro domestico in essere con il ricorrente.
Ilricorrente osserva che nell’atto di appello aveva specificato che in Italia il nucleo familiare del suo datore di lavoro è composto anche dal fratello (Adnan Akbar) con il quale convive in Carnate Via Bazzini 1 e che, il nucleo familiare di cui trattasi aveva complessivamente nel 2019 un reddito di € 38.430,00, nel 2020 un reddito di € 48.286,00, nel 2021 un reddito di € 45.110,00, nel 2022 un reddito di € 49.788,00, reddito complessivo che contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, consentiva il mantenimento del rapporto di lavoro domestico in essere con il ricorrente. 2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso rilevando che non era stata provata la composizione del nucleo familiare del richiedente e non era stata data prova dell'ammontare dei redditi effettivamente percepiti, così restando irrilevante verificare quali fosserole condizioni economiche del datore di lavoro. Non risulta che il richiedente abbia proposto in appello specifica censura su queste affermazioni. La Corte d'appello ha quindi confermato l'ordinanza del Tribunale di Milano ad essa richiamandosi e aggiungendo ulteriormente che vi sono gravi dubbi sulla effettività delle affermazioni reddituali dell'appellante, “asseritamente dipendente….di un soggetto privo di reddito sufficiente e (anche) di un disoccupato, che addirittura ne dovrebbe pagare l’80% dello stipendio.L’Hussain Rafaqat afferma che il fratello del suo datore di lavoro, attualmente disoccupato ma percepente l’indennità di disoccupazione, aiuterebbe appunto il fratello (che non ha reddito sufficiente) per il pagamento dell’80% dello stipendio dell’appellante quale collaboratore familiare.
Tale affermazione non è credibile e comunque non documentata e pertanto già di per se rende non accoglibile l’appello.”. Questa parte della sentenza è impugnata sia per insufficienza della motivazione, sia sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo. Deve qui ricordarsi che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia ( Cass. n. 23940 del 12/10/2017;
Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 7090 del 03/03/2022) Nella specie il ricorrente focalizza le sue censure sulla insufficienza della motivazione in ordine alla posizione del suo - asserito- datore di lavoro, rilevando che egli intendeva dimostrare come, dato il complessivo reddito del nucleo familiare del datore di lavoro, questi ben poteva permettersi di retribuire un collaboratore domestico. Si tratta però di un argomento non decisivo, anzi privo di rilevanza, posto che vi è una ragione decisoria che non risulta essere stata oggetto di specifica censura d'appello e cioè che il richiedente non allega e documenta i requisiti richiesti in tema di ricongiungimento familiare.
Anche a voler esaminare tutta la documentazione cui oggi si fa riferimento in ricorso, resterebbe pur sempre ferma, in quanto non impugnata, questa ragione decisoria del provvedimento di primo grado, richiamata dal giudice di secondo grado che espressamente la riporta nell’incipit della sentenza, il quale ha ritenuto superfluo lo scrutinio delle condizioni del datore di lavoro. Sulle ragioni decisorie non esplicitamente censurate, la Corte d'appello non ha onere di specifica motivazione, potendo anche semplicemente richiamarle; e neppure in questa sede la parte sottopone a censura questi punti.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pri